Cessazione della materia del contendere per avvenuto accreditamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3081 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, istituto previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nonostante il titolo esecutivo, l’importo non era stato corrisposto, sicché la parte creditrice aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore di parte ricorrente, in udienza, circa l’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di controversia. Tale circostanza ha comportato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata e, conseguentemente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese di lite, la Corte ha rilevato che la soddisfazione della pretesa è avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso: ciò ha reso necessaria l’iniziativa giudiziale da parte del creditore. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato, se dovuto.

La pronuncia ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., ordinando infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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