Improcedibilità del ricorso ex art. 26 cod. proc. amm. (TAR Lombardia n. 3041 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordinanza di chiusura di una struttura sociale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la società ricorrente, nelle more del giudizio, consegue un nuovo titolo abilitativo per la ripresa dell’attività, rendendo inutile la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato. L’onere di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, imposto ai sensi dell’art. 72-bis, primo comma, cod. proc. amm., trova applicazione anche in una controversia in cui la misura repressiva è stata già eseguita e il suo effetto preclusivo è venuto meno.
Il Fatto
La società cooperativa sociale, gestrice di una Comunità Educativa, impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune ne aveva disposto la chiusura, con contestuale dimissione in sicurezza degli ospiti e applicazione di una sanzione, nonché la nota dell’ATS di Pavia che aveva concluso negativamente l’istruttoria. Nel giudizio si costituivano il Comune e il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 26 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come, con avviso di Segreteria, le parti fossero state informate della fissazione del ricorso ai sensi dell’art. 72-bis, primo comma, cod. proc. amm., per la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione. Tale disposizione, che impone al giudice di valutare d’ufficio la persistenza dell’interesse, risponde all’esigenza di evitare pronunce su questioni divenute prive di utilità concreta per il ricorrente.
La società ricorrente, con memoria depositata, ha dichiarato che l’interesse alla definizione del merito era venuto meno, avendo presentato una nuova comunicazione preventiva di esercizio per la struttura, conclusasi con esito positivo da parte dell’ATS di Pavia. Tale circostanza, pacifica tra le parti, ha reso evidente che la decisione sulla legittimità dell’ordinanza di chiusura non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile per la ricorrente, ormai nuovamente autorizzata a esercitare l’attività.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendovi margine per una valutazione nel merito. Quanto alle spese, la peculiarità della controversia e l’andamento complessivo del giudizio hanno giustificato l’integrale compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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