Illegittimo l’affidamento sulla valorizzazione tariffaria provvisoria nel sistema SMAF (TAR Lombardia n. 2953 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dei flussi informativi regionali il primo esito pubblicato non ha carattere provvisorio ma non definitivo e non è idoneo a fondare un affidamento tutelabile sulla stabilità della valorizzazione tariffaria in esso contenuta. La successiva rettifica, intervenuta in un breve lasso di tempo, rientra nella fisiologia del processo di affinamento dei dati e non costituisce una modifica provvedimentale autonoma, soggetta a obbligo di motivazione specifica. La distinzione tariffaria tra sostituzione totale e sostituzione mono-compartimentale del ginocchio si fonda sulla diversa tecnica chirurgica ed è espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La disparità di trattamento presuppone un trattamento diverso di situazioni identiche, non il trattamento diverso di situazioni che la disciplina di settore qualifica come distinte.
Il Fatto
Una casa di cura privata, erogatore accreditato con la Regione Lombardia, impugnava gli esiti pubblicati il 03.02.2023 sul sistema SMAF, nella parte in cui le prestazioni relative ad alcune protesi mono-compartimentali del ginocchio risultavano valorizzate con tariffa “N” pari a euro 8.608,00, anziché con la tariffa “B” pari a euro 9.636,00, come indicato in un precedente esito del 26.01.2023. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria, la lesione del legittimo affidamento, l’erronea applicazione della disciplina tariffaria regionale e la disparità di trattamento, stimando il pregiudizio economico in euro 259.069,00 per l’anno 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Con riguardo ai motivi relativi al difetto di motivazione, di istruttoria e alla lesione dell’affidamento, ha osservato che il sistema dei flussi informativi non opera mediante un’unica determinazione definitiva, ma attraverso un processo di elaborazioni progressive, in cui i dati vengono affinati e corretti fino al file finale certificato. Il primo esito del 26.01.2023 non era quindi definitivo e non poteva fondare un affidamento tutelabile sulla stabilità della valorizzazione, tanto più che la rettifica era intervenuta a soli otto giorni di distanza.
Quanto all’erronea applicazione della disciplina tariffaria regionale, il Tribunale ha richiamato la deliberazione regionale n. XI del 5924 del 07.02.2022, che ha distinto la sostituzione totale dell’articolazione del ginocchio, remunerata con tariffa “B”, dalla sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori, remunerata con tariffa “N”. La tariffa “B” presuppone il codice procedura 8154 e la rendicontazione dei tre componenti specifici nel flusso SDO4, requisiti non integrati dalle protesi mono-compartimentali.
Il Collegio ha precisato che la scelta regolatoria rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, potendo solo verificare che la scelta non sia manifestamente irragionevole, come confermato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2025. La distinzione operata ha un fondamento tecnico riconoscibile nella diversa tipologia dell’intervento chirurgico e non presenta profili di irragionevolezza.
Infine, in ordine alla disparità di trattamento, il Tribunale ha rilevato che la diversa remunerazione corrisponde a una diversa classificazione della prestazione, fondata sulla disciplina tariffaria e sulla tipologia dell’intervento. La ricorrente non ha dimostrato che prestazioni identiche siano state remunerate diversamente, ma ha solo dedotto un’asserita analogia di complessità tra interventi formalmente distinti, circostanza che non integra il vizio lamentato. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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