Liquidazione compenso avvocato per patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo: applicazione del dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Lombardia n. 2935 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dall’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati. Il giudice, nell’esercizio del potere di liquidazione, deve tenere conto dei criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, valutando la natura della controversia, l’impegno professionale profuso e la complessità delle questioni trattate, con possibilità di discostarsi dai valori medi entro i limiti del 50 per cento.

Il Fatto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia era stato adito con ricorso avverso un decreto prefettizio di revoca, con decorrenza immediata, delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente. Il giudizio si era concluso con una sentenza di accoglimento, che aveva altresì confermato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla competente commissione.

A seguito della definizione del giudizio, il difensore della parte vittoriosa aveva avanzato istanza per l’emissione di un decreto di pagamento per onorari e spese per l’attività svolta nel grado di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 la disposizione che attribuisce all’Autorità giudiziaria il potere di liquidare l’onorario e le spese al difensore. La norma fissa il limite massimo della liquidazione nei valori medi delle tariffe professionali vigenti, parametro che deve essere coniugato con la valutazione dell’impegno professionale effettivamente profuso.

Il Collegio ha inoltre richiamato i criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, che individuano gli elementi di cui tener conto nella determinazione del compenso. Tra questi assumono rilievo le caratteristiche e l’urgenza dell’attività prestata, la natura e la difficoltà dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni giuridiche trattate. Il giudice può discostarsi dai valori medi, applicando aumenti non superiori al 50 per cento o diminuzioni comunque non oltre il 50 per cento.

Il decreto ha applicato la disposizione di cui all’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che impone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo. Tale norma ha carattere speciale e deroga ai criteri ordinari di determinazione, riducendo alla metà l’importo che sarebbe altrimenti spettante.

Nella specie, valutata la natura della controversia e l’impegno professionale profuso, il Tribunale ha ritenuto congrua la determinazione della somma in complessivi € 1.200,00 per onorari, diritti e spese. La liquidazione è stata disposta oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge, restando salva ogni ulteriore verifica da parte dell’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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