Diniego di sanatoria ex art 36 DPR 380 non richiede motivazione analitica (TAR Puglia n. 878 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego dell’istanza di sanatoria costituisce atto vincolato, con conseguente riduzione dell’onere motivazionale a carico dell’amministrazione. La motivazione può essere sintetica, purché il percorso istruttorio emerga nel suo nucleo essenziale. Il mero refuso nella qualificazione della zona urbanistica non inficia il provvedimento quando il richiamo alla norma di piano e all’indice di fabbricabilità applicato rende evidente l’errore materiale. Il divieto di motivazione postuma non opera quando l’atto sia sostanzialmente corretto e legittimo, in un’ottica di effettività della tutela che qualifica il processo amministrativo come giudizio sul rapporto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato in Comune di Altamura, avevano ottenuto nel tempo licenza edilizia, concessione in sanatoria ex legge n. 47/1985 e permesso di costruire per ristrutturazione. A seguito di sopralluogo della polizia municipale, l’ente accertava opere in difformità dai titoli abilitativi e disponeva sospensione e poi demolizione. I proprietari non ottemperavano e presentavano istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, chiedendo il riutilizzo di volumetria condonata mediante cambio di destinazione e spostamento dei volumi al secondo piano.

Il Comune comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, in assenza di osservazioni, respingeva l’istanza rilevando il superamento dell’indice di fabbricabilità fondiaria di 3,00 mc/mq previsto per la zona B2. I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, contestando la qualificazione della zona come agricola e il richiamo all’art. 51 delle NTA di piano regolatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato nel merito, assorbendo l’eccezione in rito. Quanto al riferimento alla zona agricola contenuto nel provvedimento, il giudice accoglie la tesi difensiva dell’ente: si tratta di mero lapsus calami, perché il richiamo all’art. 12 delle NTA e all’indice di 3 mc/mq per la zona B2, qualificata di completamento, rende evidente il carattere materiale dell’errore.

Sul punto nodale, la violazione delle prescrizioni dell’art. 12 delle NTA, il TAR rileva che il risultato dell’istruttoria comunale, sinteticamente indicato nella parte motiva del diniego e poi specificato nelle difese in giudizio, non è stato confutato dai ricorrenti con allegazioni specifiche di segno contrario. L’indice di fabbricabilità territoriale risultava pari a 5,76 mc/mq, in eccedenza rispetto al limite di piano.

Il Collegio esclude la motivazione postuma sotto un triplice profilo: la motivazione era già compiutamente contenuta nel diniego impugnato, l’atto è vincolato con onere motivazionale pressoché azzerato, e il principio che nega l’ammissibilità della motivazione postuma richiederebbe rimeditazione per bilanciarlo con quello che ne evidenzia la superfluità quando l’atto sia nella sostanza corretto e legittimo.

Il giudice aderisce così alla tesi che qualifica il processo amministrativo come giudizio sul rapporto più che sull’atto, in un’ottica sostanzialistica di effettività della tutela. Le ulteriori censure sono dichiarate improcedibili per difetto di interesse, poiché il mancato rispetto dell’indice di fabbricabilità è ragione di per sé sufficiente a sorreggere il provvedimento. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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