Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo (TAR Lombardia n. 2883 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm., non essendovi più alcuna utilità da conseguire. L’avvenuto adempimento tardivo non esclude, tuttavia, la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, atteso che la soccombenza virtuale è determinata dalla necessità, per la parte ricorrente, di agire in giudizio per ottenere quanto dovutole. Le spese, liquidate in favore della parte vittoriosa, sono distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod.proc.amm..

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza del giudice ordinario — il Tribunale di Lecco — che ne aveva dichiarato il diritto a percepire una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione al giudicato.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere. Nelle more del giudizio, con nota depositata poco prima dell’udienza di discussione, la ricorrente ha dato atto che l’amministrazione aveva provveduto all’accredito della somma dovuta, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione. In ragione di ciò, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm., norma che codifica il principio per cui, quando il ricorso è divenuto privo di oggetto per il sopraggiunto conseguimento dell’utilità richiesta, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’amministrazione, rilevando che l’ottemperanza era intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza è dirimente: la necessità di adire il giudice dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato radica la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che non può essere esonerata dagli oneri processuali per il solo fatto di aver adempiuto nel corso del giudizio.

Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando l’art. 93 c.p.c. e gli artt. 26 e 39 cod.proc.amm.. La distrazione opera quando il difensore dichiara di aver anticipato le spese e di non averle riscosse, consentendogli di ottenere direttamente dal soccombente il pagamento delle somme liquidate.

In conclusione, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre oneri di legge, ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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