Sospensione questorile ex art. 100 TULPS quale misura autonoma di prevenzione (TAR Lombardia n. 2798 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS e dell’art. 12 del d.l. n. 14/2017 non costituisce una sanzione accessoria rispetto all’illecito amministrativo accertato dall’ente locale, ma un provvedimento discrezionale di natura cautelare e preventiva posto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La sua adozione non presuppone l’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria né il passaggio in giudicato del relativo giudizio di opposizione. La reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali (art. 50, commi 5 e 7, TUEL) rappresenta uno dei presupposti fattuali del potere questorile, il cui esercizio resta autonomo e discrezionale, censurabile solo per macroscopici vizi di travisamento, istruttoria o motivazione.

Il Fatto

La società titolare di un esercizio pubblico in Milano impugnava il decreto del Questore che ne disponeva la sospensione per tre giorni per la reiterata violazione dell’ordinanza sindacale in materia di orari di somministrazione e uso dei plateatici. Il provvedimento seguiva due verbali accertati dalla Polizia locale, per i quali l’esercente aveva provveduto al pagamento in misura ridotta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso la tesi della ricorrente che configurava la sospensione ex art. 100 TULPS come sanzione accessoria, per la quale l’art. 20 della legge n. 689/1981 escluderebbe l’applicazione in caso di estinzione dell’illecito per oblazione. La misura questorile è stata invece inquadrata come provvedimento autonomo di prevenzione, non dipendente dalla definizione del procedimento sanzionatorio pecuniario.

Il Collegio ha valorizzato la circolare ministeriale del 17 luglio 2019, secondo cui le ordinanze-ingiunzioni rilevano come patrimonio informativo, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato che qualifica la sospensione come misura preventiva e dissuasiva, caratterizzata da ampia discrezionalità nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della pubblica incolumità.

Quanto al pagamento in misura ridotta, la Corte ha escluso che esso configuri acquiescenza, ma ne ha affermato la rilevanza giuridico-fattuale ai fini della valutazione della reiterazione delle violazioni, ritenendo in ogni caso autonoma la valutazione questorile rispetto all’estinzione dell’illecito amministrativo pecuniario.

Il Tribunale ha infine rigettato la domanda risarcitoria, conseguentemente alla declaratoria di legittimità del provvedimento impugnato, e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.l. n. 14/2017, per la natura integrata del modello di sicurezza urbana che consente l’intervento statale in funzione di prevenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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