La sola domanda di rinnovo non integra il requisito di white list (TAR Sicilia n. 1350 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sola presentazione della domanda di iscrizione alla white list non equivale all’iscrizione effettiva e non produce gli stessi effetti giuridici. Il requisito si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione, restando irrilevanti la circolare del Ministero dell’Interno e i comunicati ANAC, quali atti interpretativi non vincolanti per il giudice. La clausola della lex specialis che prescrive un’autodichiarazione di iscrizione alla white list, senza equipollenti, è legittima e agevola la partecipazione. Il possesso dell’iscrizione costituisce requisito di ordine generale, la cui mancanza integra causa di esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il Fatto
Una società ha partecipato a una procedura negoziata indetta da un ente locale per lavori di manutenzione straordinaria di viabilità, per un importo a base d’asta di € 479.963,73. La lex specialis, all’art. 15.1, richiedeva tra i documenti della busta amministrativa l’autodichiarazione di iscrizione alla white list presso la Prefettura di appartenenza. All’esame della documentazione, la Commissione ammetteva la società con riserva, rilevando l’assenza della dichiarazione, e attivava il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023.
In riscontro, la ricorrente trasmetteva la richiesta di rinnovo della propria iscrizione, scaduta l’11.11.2022, datata 8 settembre 2022. Nella seduta successiva la Commissione ne disponeva l’esclusione, proponendo per l’aggiudicazione la controinteressata. La ricorrente ha impugnato l’esclusione e gli atti connessi, deducendo di essere in regola per aver tempestivamente richiesto il rinnovo e invocando il principio del risultato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure, omogenee sul piano logico. L’art. 15.1 del disciplinare richiedeva espressamente l’autodichiarazione di iscrizione alla white list, senza equipollenti ai fini della partecipazione. Si tratta di una clausola che semplifica gli adempimenti del concorrente, consentendo la partecipazione con una semplice dichiarazione con cui si assume la responsabilità del possesso del requisito.
È incontestato che la società non ha reso l’autodichiarazione né in sede di offerta, né in sede di soccorso istruttorio, producendo invece copia dell’istanza di rinnovo. Tale documento configura un aliud pro alio: la lex specialis prescriveva un’autodichiarazione, senza equipollenti, sicché la ricorrente avrebbe dovuto rendere la dichiarazione prescritta.
A confutazione delle contestazioni sulle clausole di gara, il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256, che conferma TAR Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1055, e richiama TAR Palermo, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1598. Secondo tale indirizzo, la sola presentazione della domanda di iscrizione non equivale all’iscrizione effettiva. L’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012 individua le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, mentre il comma 52 nulla dispone sugli effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento. La circolare del Ministero dell’Interno del 14.08.2013 e il comunicato ANAC del 17.01.2023 sono atti interpretativi non vincolanti per il giudice.
Il Collegio rileva inoltre che il documento prodotto non reca né numero di protocollo né data certa, e non consente di evincere la data di presentazione della domanda di rinnovo, che avrebbe dovuto essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza ai sensi dell’art. 5 d.P.C.M. 18 aprile 2013. Al momento della scadenza del termine per le offerte, la società era dunque priva del requisito sostanziale.
La mancata iscrizione alla white list costituisce causa di esclusione riconducibile all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, cui la legge n. 190/2012 la equipara, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, come affermato dal CGARS, 30 luglio 2025, n. 618. La censura avverso l’art. 15.1 è generica e la ratio della clausola risponde proprio al principio del risultato. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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