Ottemperanza, prova del pagamento e cessazione della materia del contendere: l’onere documentale dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2689 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mera indicazione, da parte dell’Amministrazione, di una somma “in liquidazione” su una piattaforma informatica non integra la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento scaturente dal giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, prima di dichiarare, anche parzialmente, la cessazione della materia del contendere, deve accertare in concreto l’esecuzione della sentenza, acquisendo d’ufficio l’attestazione ufficiale dell’avvenuto pagamento, la ricevuta SICOGE, ove sussistente, e ogni altra utile informazione sullo stato di esecuzione. L’istruttoria è disposta anche in assenza di contestazioni della parte ricorrente, trattandosi di verifica necessaria ai fini della decisione.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, il riconoscimento della retribuzione professionale docenti, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. A fronte dell’inadempimento, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.

Nel corso del giudizio, l’Amministrazione depositava un estratto contabile definito “prospetto”, dal quale risultava che il pagamento della somma riconosciuta era “in liquidazione” sulla piattaforma SIDI, allegando altresì il dispositivo del pagamento delle spese di lite. La ricorrente non aveva presentato osservazioni, insistendo per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto che la documentazione versata dall’Amministrazione non fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuto adempimento della sentenza ottemperanda. L’indicazione di una somma “in liquidazione” sulla piattaforma SIDI, infatti, non equivale alla prova del pagamento effettivo in favore della ricorrente.

In particolare, il giudice ha evidenziato che, ai fini di una possibile declaratoria, anche parziale, della cessazione della materia del contendere, è necessario acquisire dall’Amministrazione l’attestazione ufficiale dell’avvenuto pagamento delle somme alla ricorrente, nonché la ricevuta dei pagamenti da parte del SICOGE, ove sussistente, e ogni altra utile informazione sullo stato di esecuzione della sentenza.

Il Tribunale ha quindi disposto gli incombenti istruttori, assegnando all’Amministrazione un termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per adempiere, e ha fissato l’udienza camerale per la prosecuzione del giudizio. Ha infine ordinato alla segreteria della Sezione la comunicazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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