Ottemperanza del giudicato per la carta docente: inottemperanza dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2518 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore, munito di sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro, ha diritto di ottenere una pronuncia che dichiari l’inottemperanza dell’ente debitore e gli assegni un termine per adempiere, decorso il quale è nominato un commissario ad acta. L’accertamento dell’inottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui sussistenza ed esatta dimensione discendono dal titolo esecutivo. L’entità delle somme richieste dal creditore, come calcolata nel ricorso, non è vincolante per l’Amministrazione e per il commissario ad acta quanto a capitale residuo e interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e rappresenta condizione per l’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, la somma di € 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando un ordine di pagamento relativo al credito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non risultava adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma è volto a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. La quantificazione operata dalla ricorrente, pertanto, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza andranno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione è stata ritenuta ammissibile. Detto termine, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, deve intercorrere prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza dell’ente resistente e assegnato il termine di sessanta giorni per il pagamento della somma di € 1.500,00. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.

Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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