Esame avvocato e nomina commissione: necessaria verifica della data del decreto di nomina (TAR Lombardia n. 2477 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali e selettive, la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici costituisce elemento essenziale per la legittima composizione dell’organo giudicante. La certificazione della data apposta al decreto di nomina e la verifica della corrispondenza della copia all’originale, con l’attestazione del numero di protocollo, sono adempimenti istruttori necessari ad accertare la validità della nomina medesima. L’istruttoria si rende doverosa quando la documentazione prodotta dall’amministrazione risulti priva di elementi di certezza, tracciabilità e verificabilità. Ai fini della sospensione cautelare del provvedimento impugnato, non è configurabile il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more del completamento dell’istruttoria, ben potendo la tutela essere assicurata all’esito della camera di consiglio successiva.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2024, impugnava il provvedimento di non ammissione alla prova orale adottato dalla Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Napoli. Nel ricorso venivano censurati i criteri di valutazione indicati dalla Commissione Centrale, la composizione delle sottocommissioni e le modalità di assegnazione degli elaborati. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente contestava la validità della nomina di un componente della sottocommissione, deducendo che il relativo decreto ministeriale, versato in atti dall’amministrazione in ottemperanza ad un’ordinanza istruttoria, risultava mai pubblicato e privo di elementi essenziali di certezza, tracciabilità e verificabilità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio ai fini della completezza del contraddittorio. In particolare, ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare una certificazione redatta dal Dirigente competente, idonea a confermare la data apposta al decreto di nomina del componente della sottocommissione, asseverando la corrispondenza della copia prodotta all’originale e attestando il numero di protocollo assegnato al decreto stesso. La necessità di tale adempimento deriva dall’esigenza di verificare la legittima composizione dell’organo che ha adottato il provvedimento di non ammissione.

Il tribunale ha quindi differito la trattazione della domanda cautelare ad una successiva camera di consiglio, senza sospendere nel frattempo gli atti impugnati. Sul punto, il collegio ha escluso la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti per l’adozione di una misura cautelare, non configurandosi nelle more del prosieguo il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, ben potendo l’eventuale lesione essere valutata e rimediata all’esito dell’istruttoria disposta.

L’ordinanza si inserisce nel solco di un orientamento che richiede un rigoroso controllo sulla composizione delle commissioni esaminatrici, quale garanzia di imparzialità e di legittimità dell’intera procedura, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato quando l’istruttoria possa completarsi in tempi brevi. La pronuncia non entra nel merito delle censure, ma conferma l’importanza di un’istruttoria accurata prima di assumere determinazioni definitive sulle sorti del candidato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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