TAR Lombardia: revoca delle agevolazioni ARERA, insussistente il fumus per la sospensione cautelare delle fatture GSE (TAR Lombardia n. 581 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di atti emessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a titolo di revoca di agevolazioni e di recupero di somme richiede un’istruttoria approfondita, riservata al merito, circa la natura e la diretta impugnabilità degli atti medesimi. In sede cautelare, il giudice amministrativo non può concedere la tutela interinale quando la parte ricorrente, operatore qualificato del settore, era tenuta ad approntare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili. L’eventuale recupero delle somme riscosse in esecuzione degli atti impugnati è comunque possibile in caso di decisione di merito favorevole, con conseguente insussistenza del periculum in mora.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di alcune società operanti nel settore delle energie rinnovabili, della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 266/2022/R/EEL, con la quale è stata data attuazione all’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”), in materia di interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le società ricorrenti hanno successivamente esteso l’impugnazione alla deliberazione ARERA n. 143/2023/R/EEL e ai numerosi atti applicativi emessi dal GSE, tra cui fatture, richieste di pagamento, solleciti e diffide, nonché alla comunicazione di compensazione. L’ordinanza in commento concerne la domanda cautelare presentata da una delle società, la Vento Energia s.r.l., volta alla sospensione degli atti del GSE che richiedono il pagamento di somme rilevanti (superiori complessivamente al milione di euro), a fronte dell’asserita insostenibilità finanziaria dell’onere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, nel valutare la domanda cautelare, ha preliminarmente rilevato che la cognizione piena delle questioni sollevate, inclusa la diretta impugnabilità e la giurisdizione in relazione agli atti del GSE, è riservata alla fase di merito, risultando quanto meno dubbia la riconducibilità di tali atti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ha poi escluso la sussistenza del periculum in mora, condizione necessaria per la concessione della tutela cautelare. A tal fine, ha osservato che l’operatore del settore, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo di riferimento, era tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, approntando le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare una situazione ragionevolmente prevedibile, anche in relazione agli investimenti effettuati.

Quanto al danno asseritamente subito, il Tribunale ha sottolineato che il recupero delle somme eventualmente riscosse è comunque possibile in caso di esito favorevole della decisione di merito, riducendo ulteriormente l’urgenza della richiesta tutela. In conclusione, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, la domanda è stata respinta, con compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *