Resa cautelare: legittima la compensazione GSE degli extraprofitti se prevedibile dall’operatore diligente (TAR Lombardia n. 579 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare la domanda di sospensione degli atti esecutivi adottati dal GSE in materia di extraprofitti deve essere respinta quando la parte ricorrente non soggettivizzi puntualmente il pregiudizio allegato con riferimento alla propria posizione, non dimostri l’imprevedibilità dell’onere economico e possa comunque ottenere il recupero delle somme versate in caso di esito favorevole nel merito. L’operatore del settore, tenuto a criteri di qualificata diligenza, è gravato dall’onere di approntare misure gestionali e organizzative adeguate a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili in ragione del quadro normativo e disciplinare di riferimento. Resta impregiudicata la valutazione di merito sulla diretta impugnabilità degli atti esecutivi del GSE e sulla loro riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia la Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi concernenti il cd. contributo straordinario sugli extraprofitti, di cui all’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022. Con successivi motivi aggiunti le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla Delibera ARERA n. 143/2023/R/Eel e, da ultimo, hanno chiesto la sospensione delle diffide di pagamento, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni inviate dal GSE, deducendo l’illegittimità delle compensazioni tra gli importi richiesti a titolo di extraprofitti e gli incentivi dovuti.
Le società hanno altresì prospettato la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per il contrasto della disciplina con i parametri costituzionali e con il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, aiuti di Stato e mercato elettrico. Nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 le parti hanno discusso la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, pur riservando al merito la valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali. Il collegio ha innanzitutto evidenziato il carattere quanto meno dubbio della diretta impugnabilità delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento adottati dal GSE, nonché la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti esecutivi di un rapporto di natura civilistica.
Sul piano del fumus boni iuris il Tribunale ha osservato che la domanda cautelare non risulta soggettivizzata con riferimento alla posizione di ciascuna delle società ricorrenti, nonostante il carattere collettivo e cumulativo del ricorso. L’assenza di una puntuale allegazione individuale del pregiudizio ha impedito di apprezzare compiutamente la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza.
In ordine al periculum in mora, il collegio ha rilevato che le compensazioni asseritamente pregiudizievoli per la gestione finanziaria delle società erano ragionevolmente prevedibili. In ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore, tenuto a criteri di qualificata diligenza, era onerato di approntare le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione. Il Tribunale ha infine ricordato che il recupero delle somme eventualmente riscosse resterà comunque possibile in caso di decisione di merito favorevole alle ricorrenti, circostanza che riduce il carattere irreparabile del danno allegato.
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