Extraprofitti energetici: respinta la cautela contro le diffide GSE (TAR Lombardia n. 569 del 18.05.2026)

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Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, l’insussistenza dei presupposti per la misura può derivare dalla dubbia impugnabilità e dalla questione di giurisdizione relative agli atti impugnati, nonché dall’assenza di un periculum in mora adeguatamente provato. Il pregiudizio di natura economica, suscettibile di integrale ristoro per equivalente, non integra di per sé il requisito dell’urgenza. Inoltre, la compromissione della stabilità economica della società ricorrente non può essere dimostrata mediante relazioni tecnico-contabili unilateralmente predisposte. Gli operatori del settore, tenuti a criteri di qualificata diligenza, sono onerati di approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare situazioni note, come quelle derivanti dal quadro normativo di riferimento.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022, che ha introdotto un contributo a carico dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, configurato come prelievo sugli extraprofitti. Diverse società operanti nel settore hanno impugnato la Delibera ARERA n. 266/2022 e i relativi atti applicativi del GSE, chiedendone l’annullamento e proponendo, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Con i motivi aggiunti depositati nell’aprile 2026, le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alle diffide di pagamento e agli avvisi di pagamento inviati dal GSE, chiedendo la sospensione degli effetti di tali atti in via cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, evidenziando in primo luogo un profilo di dubbia ammissibilità del ricorso. Gli atti impugnati con i motivi aggiunti — diffide e avvisi di pagamento del GSE — presentano natura di atti endoprocedimentali o para-esecutivi, rispetto ai quali risulta incerta la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di pretese creditorie di natura civilistica.

Nel merito della cautela, il Collegio ha rilevato come il periculum in mora non sia stato adeguatamente comprovato. La paventata compromissione della stabilità economica delle società ricorrenti è rimasta affidata a relazioni tecnico-contabili unilateralmente predisposte, non assistite da sufficienti garanzie di imparzialità e verificabilità.

La Corte ha inoltre valorizzato il principio di auto-responsabilità degli operatori economici: considerato il tempo di maturazione delle pretese relative ai prelievi e il noto quadro normativo di riferimento, i produttori, tenuti a criteri di qualificata diligenza, avrebbero dovuto approntare per tempo le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione.

Da ultimo, il Tribunale ha osservato che il pregiudizio lamentato, di natura prettamente economica, sarebbe comunque suscettibile di integrale ristoro per equivalente nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito, non ricorrendo pertanto i presupposti per la misura cautelare richiesta. Le spese di fase sono state compensate in ragione della peculiarità del contenzioso.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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