Misure di prevenzione atipiche e declaratoria di illegittimità costituzionale: il TAR Lombardia si pronuncia sulla domanda cautelare (TAR Lombardia n. 566 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che costituisce il fondamento di una misura di prevenzione personale atipica non è di per sé sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda cautelare, ove la questione della qualificazione del provvedimento impugnato richieda approfondimenti non compatibili con la fase sommaria. La domanda di sospensione presentata a distanza di oltre quattro mesi dal deposito del ricorso e oltre sei mesi dalla notifica dei provvedimenti impugnati non è assistita dal periculum in mora, atteso che la tardività dell’istanza contrasta con la sussistenza del paventato danno grave e irreparabile.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato due provvedimenti adottati dal Questore di Milano in data 9 ottobre 2025: il divieto di accesso e di stazionamento nelle vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell’art. 13-bis, commi 1 e seguenti, d.l. n. 14/2017, e il foglio di via obbligatorio, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, entrambi della durata di un anno.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, sostenendo che la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 24 febbraio 2026 avrebbe inciso sulla legittimità del primo dei due provvedimenti. La domanda cautelare è stata presentata in data 28 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che i provvedimenti impugnati rientrano, per communis opinio, nel novero delle misure di prevenzione personali atipiche. Tuttavia, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2026, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 14/2017, la qualificazione del primo dei provvedimenti impugnati — questione rilevante ai fini della decisione — implica approfondimenti non compatibili con la fase cautelare.
Il Collegio ha poi escluso che l’Autorità emanante abbia applicato le disposizioni in maniera non irragionevole né sproporzionata, muovendo dall’accertamento della condotta tenuta dalla ricorrente e dai precedenti di polizia, desumendo un pericolo per la sicurezza pubblica e per il pacifico esercizio dei diritti costituzionali.
Quanto al periculum in mora, la domanda di sospensione è stata ritenuta carente: essa è stata introdotta solo dopo quattro mesi dal deposito del ricorso e dopo oltre sei mesi dalla notifica dei provvedimenti impugnati. Tale circostanza contrasta con la sussistenza di un danno grave e irreparabile, atteso che la ricorrente, per comprovate esigenze di salute, lavoro o studio, può richiedere autorizzazione mediante istanza motivata da inoltrare alla Questura di Milano.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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