La pergotenda con chiusure vetrate e impianti non è edilizia libera e va demolita (TAR Lombardia n. 2413 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è riconducibile all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 il manufatto che, pur presentando copertura retrattile e chiusure vetrate scorrevoli, sia costituito da struttura fissa stabilmente ancorata al suolo e, per dimensioni e impianti installati, determini la creazione di uno spazio chiuso destinato a uso continuativo, alterando sagoma e prospetto dell’edificio. La natura stabile dell’opera non è esclusa dall’amovibilità delle tamponature laterali quando la funzione di chiusura sia potenzialmente permanente. La realizzazione di tali manufatti, in assenza di permesso di costruire, legittima l’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di potere vincolato e doveroso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un compendio immobiliare adibito ad azienda agricola e agriturismo, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di due manufatti realizzati senza titolo abilitativo: una pergotenda di metri 10,95 per 5,70, con struttura fissa ancorata, vetrate scorrevoli, impianti di climatizzazione e bancone, e una tettoia di metri 7,00 per 5,00, richiudibile sui quattro lati e dotata di impianti elettrici e di riscaldamento.

Il ricorrente sosteneva che le opere rientrassero nell’edilizia libera o, al più, richiedessero la SCIA, contestando la mancata sospensione del procedimento in attesa della variante al certificato di connessione all’attività agrituristica.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza per la qualificazione della pergotenda: l’opera deve presentarsi come struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, in cui la tenda rappresenti l’elemento principale e le chiusure siano completamente retraibili, senza creare uno spazio chiuso stabilmente configurato.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio esclude la natura precaria della pergotenda, data la rilevante consistenza della struttura portante ancorata al suolo e alla parete, e la presenza di vetrate e impianti di climatizzazione e riscaldamento che consentono l’utilizzo continuativo dello spazio, inglobato funzionalmente all’attività di somministrazione. Rileva inoltre che la SCIA presentata riguardava un intervento diverso e non poteva coprire un manufatto con differenti caratteristiche.

Quanto alla tettoia, il Tribunale esclude l’applicabilità della disciplina delle vetrate panoramiche (VePa) di cui al D.L. n. 69/2024, poiché il manufatto crea uno spazio chiuso e climaticamente isolato, destinato all’attività di ristorazione in continuità con l’edificio principale. Viene inoltre esclusa la natura pertinenziale dell’opera, per le dimensioni rilevanti e l’autonomia funzionale, che la qualificano come nuova costruzione necessitante di permesso di costruire.

Il Collegio respinge infine la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento, ricordando che l’ordinanza di demolizione è atto vincolato e doveroso, che non trae legittimazione da altre attività di controllo esercitate da autorità diverse. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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