Estinta per compensazione atecnica la pretesa Agea, improcedibile il ricorso avverso l’intimazione (TAR Lombardia n. 2398 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso avverso gli atti di intimazione di pagamento qualora, nel corso del giudizio, la pretesa creditoria sottostante sia rimasta estinta per compensazione atecnica operata dall’ente creditore con crediti vantati dal debitore, circostanza pacifica tra le parti e documentalmente comprovata. La domanda di accertamento dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., se avanzata per la prima volta con una memoria difensiva non notificata alla controparte, è inammissibile, applicandosi il medesimo principio già affermato per la domanda risarcitoria.

Il Fatto

I ricorrenti, produttori di latte, impugnavano le intimazioni di pagamento notificate dall’agente della riscossione per il recupero del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiero-casearie dal 1995/96 al 2001/02. L’atto era stato emesso in forza di cartelle di pagamento aventi ad oggetto il cd. “prelievo latte” dovuto ad Agea. I ricorrenti deducevano plurimi vizi di legittimità e, in subordine, eccepivano la decadenza e la prescrizione della pretesa, proponendo altresì domanda risarcitoria.

Le amministrazioni resistenti eccepivano l’inammissibilità delle censure per tardività e per intervenuto giudicato e rappresentavano l’avvenuta compensazione dei premi PAC con i debiti in questione. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente produceva documentazione attestante l’avvenuta estinzione per compensazione atecnica dei debiti oggetto delle intimazioni, chiedendo, con memoria di replica, l’accertamento del proprio credito verso Agea per l’indebita trattenuta di una somma riferita a un’annata la cui pretesa era stata dichiarata estinta per prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato il carattere pacifico della circostanza per cui, nelle more del giudizio, Agea aveva operato una compensazione atecnica dei debiti oggetto delle intimazioni impugnate con i crediti vantati dall’azienda agricola per successive campagne. Tale situazione emergeva in maniera inequivoca dalla documentazione prodotta, con particolare riferimento alla colonna del dettaglio importi aggiornata alla data dell’8 gennaio 2026.

Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza della sopravvenuta estinzione del rapporto obbligatorio sottostante agli atti impugnati, in ragione del meccanismo di compensazione atecnica. La cessazione della materia del contendere, sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito delle censure, ha determinato la declaratoria di improcedibilità del ricorso, posto che gli effetti degli atti gravati erano venuti meno per causa sopravvenuta.

Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. proposta dalla parte ricorrente con la memoria di replica del 23 gennaio 2026, non notificata alla controparte. Richiamando il principio per cui la domanda risarcitoria non può essere proposta mediante una memoria non notificata, il Collegio ne ha esteso l’operatività alla sopravvenuta domanda di ripetizione, in quanto anch’essa introduce nel giudizio una nuova pretesa nei confronti dell’amministrazione.

Le spese di lite sono state compensate, in ragione della novità delle questioni giuridiche prospettate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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