L’ottemperanza per la carta del docente decorre dopo 120 giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2393 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile solo dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, come condizione di azione. L’accoglimento del ricorso postula la prova documentale della spettanza degli importi riconosciuti dal titolo esecutivo passato in giudicato e la mancata deduzione dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente di una Ragioneria Territoriale dello Stato, che opera senza compenso trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente la carta del docente per le annualità scolastiche dal 2020/2021 al 2024/2025, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, notificata al Ministero il 19 agosto 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Ritenendo l’amministrazione inadempiente, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, richiamando l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che subordina l’azione di ottemperanza al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza. Nel caso di specie, la notifica risaliva al 19 agosto 2025 e il ricorso era stato depositato nel 2026, sicché il termine risultava ampiamente decorso.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte le eventuali erogazioni già intervenute.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Nel determinare l’importo, il collegio ha richiamato il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, valorizzando il carattere seriale della causa sulla carta del docente, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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