Sopravvenuta previsione derogatoria dei limiti di permanenza in residenzialità sanitaria rileva ex art. 41 c.p.a. (TAR Lombardia n. 2395 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento che, in via successiva e integrativa, preveda la possibilità di derogare ai limiti temporali massimi di permanenza del paziente nelle strutture residenziali psichiatriche (SRP), qualora ciò sia richiesto dalle specifiche esigenze cliniche e terapeutiche del caso concreto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso la delibera che tali limiti aveva fissato in modo rigido e senza clausole di flessibilità. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., atteso che l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente risulta comunque soddisfatto dalla nuova regolazione.
Il Fatto
Una federazione rappresentativa di strutture psicosocioterapeutiche ha impugnato la delibera di giunta regionale con cui erano stati definiti i tempi massimi di permanenza dei pazienti nelle strutture residenziali psichiatriche (SRP1 e SRP2), fissati, senza possibilità di deroga, in 24 mesi per l’Alta Intensità e in 72 mesi per la Media Intensità. La ricorrente lamentava che il provvedimento, disciplinando i rapporti con le strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale, irrigidiva i percorsi terapeutici, non contemplando alcuna eccezione alla scadenza temporale del trattamento in ragione dei bisogni clinici del paziente.
La Regione si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso, ma evidenziando che, dopo l’introduzione del giudizio, era intervenuta una nuova delibera che aveva precisato la possibilità di deroga ai suddetti limiti temporali per esigenze terapeutiche concrete. Solo a seguito della sopravvenienza, la ricorrente ha insistito nelle conclusioni del ricorso, affermando comunque la cessazione della materia del contendere e chiedendo la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la sopravvenuta deliberazione regionale abbia fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, dichiarandolo improcedibile.
Il thema decidendum è stato individuato nella necessità che i limiti temporali dei trattamenti sanitari residenziali non fossero ancorati a previsioni rigide, tali da modificare automaticamente il livello di intensità assistenziale in atto senza possibilità di deroga od eccezione alla scadenza del trattamento, in ragione degli specifici bisogni del paziente valutati in concreto, conformemente all’orientamento del T.A.R. Lazio, Sezione Terza Stralcio, n. 13985 del 14.10.2022.
La delibera sopravvenuta ha introdotto una disciplina in tal senso, prevedendo che, al verificarsi di condizioni cliniche eccezionali, il servizio titolare della presa in carico possa proporre la permanenza in struttura con prosecuzione a intensità assistenziale invariata, definendo la successiva data di dimissione, previa valutazione dell’organismo competente e nel limite di una percentuale massima di pazienti della struttura.
Il confronto tra il contenuto dell’atto impugnato — che non conteneva espressa previsione di deroga — e la nuova regolazione ha evidenziato come l’interesse fatto valere in giudizio sia stato comunque soddisfatto dalla sopravvenienza. Il venir meno dell’interesse alla decisione, rilevabile anche d’ufficio, ha reso improcedibile il ricorso, con compensazione delle spese di lite per la complessità e controvertibilità delle questioni sottese.
Nota della Redazione
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