Ottemperanza: il TAR esclude le astreintes per l’esiguità del debito e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2282 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione che non abbia eseguito il giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’esclusione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è giustificata quando l’esiguità del debito renda la penalità manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, sicché l’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, che deve verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, spingendo il creditore a instaurare il giudizio per l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato. Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme dovute, dedotti gli eventuali importi già versati.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione satisfattiva. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che deve verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ne ha escluso l’applicazione, ritenendo che l’esiguità del debito faccia apparire la penalità manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva, ricorrendo così l'”altra ragione ostativa” prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il TAR ha infine nominato il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che avrebbe operato solo in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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