Ottemperanza per Carta docente: l’erogazione del beneficio segue il giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2285 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile e deve essere accolto quando il titolo esecutivo — costituito dalla sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata nelle forme di legge — imponga all’Amministrazione un obbligo di dare, come l’erogazione della Carta docente in favore del personale docente. La mancata prova dell’integrale esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione resistente determina l’accoglimento del ricorso, con la conseguente nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro, dotata di attestazione di conformità, risultava notificata in data 30 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorso, proposto nel novembre 2025, era quindi successivo al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione scolastica, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Tale inerzia ha determinato l’accoglimento del ricorso, con l’ordine all’Amministrazione di erogare la Carta docente nel termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, precisando che lo stesso sarà investito solo su istanza del creditore e che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali, non dovendosi riconoscere alcun compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.