Oscuramento offerta tecnica illegittimo senza prova del segreto commerciale (TAR Piemonte n. 1056 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento dell’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario, disposto dalla stazione appaltante su istanza dello stesso offerente ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023, presuppone una dichiarazione non solo motivata ma anche comprovata dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali. L’offerente deve individuare concretamente le specifiche informazioni da tutelare e dimostrare che esse presentano i requisiti di segretezza e rilevanza economica richiesti dall’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, non essendo sufficiente il generico richiamo al proprio know how. In difetto di tale dimostrazione, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla riservatezza e l’amministrazione non può limitarsi a una mera presa d’atto dell’istanza di oscuramento, pena una inammissibile inversione dell’onere probatorio. Le esigenze difensive del concorrente non aggiudicatario, funzionali all’eventuale impugnazione dell’aggiudicazione, prevalgono sulle contrapposte istanze di riservatezza qualora queste ultime non siano adeguatamente comprovate.
Il Fatto
Il Comune di Alessandria ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento per il quinquennio 2026-2031. Alla gara hanno partecipato sei operatori economici, tra cui la società ricorrente. L’appalto è stato aggiudicato alla mandataria di un costituendo RTI assieme a una seconda società.
Alla pubblicazione degli atti di gara la stazione appaltante ha preso atto della richiesta di oscuramento avanzata da alcuni concorrenti, tra cui l’aggiudicataria, oscurando parzialmente le rispettive offerte tecniche. La ricorrente ha presentato istanza di accesso documentale per ottenere l’offerta tecnica integrale dell’aggiudicataria, al fine di verificare la legittimità della valutazione tecnica. Il Comune ha respinto l’istanza e confermato l’oscuramento parziale. La ricorrente ha quindi impugnato le determinazioni e chiesto l’accertamento del proprio diritto all’ostensione integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo delineando la regola generale dell’integrale ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, posta dall’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, e la relativa eccezione prevista dall’art. 35, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 36/2023. Da tale assetto deriva che grava sull’aggiudicatario l’onere di motivare e comprovare la presenza di parti coperte da segreti tecnici o commerciali. Solo una volta assolto tale onere, spetta al ricorrente dimostrare l’indispensabilità della documentazione ai fini della difesa in giudizio.
Richiamando propri precedenti, il Tribunale ribadisce che la disciplina sull’oscuramento impone all’offerente di individuare concretamente le specifiche informazioni da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto meritevole di salvaguardia, secondo i caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva. La dichiarazione deve riferirsi ai requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, non potendosi l’operatore limitare a una mera affermazione indimostrata. In difetto, la trasparenza prevale sul know how dei singoli concorrenti.
Applicando tali coordinate, il ricorso è fondato. La richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria si basa su un generico richiamo a segreti di natura tecnica e commerciale, senza chiarire il concreto oggetto delle informazioni asseritamente riservate né il vantaggio concorrenziale che esse garantirebbero. Essa ha chiesto l’oscuramento di intere sezioni dell’offerta tecnica, alcune delle quali, come quella relativa all’organizzazione e gestione delle risorse umane, non paiono poter rivestire contenuto altamente tecnologico né essere oggetto di privativa industriale.
Il Collegio rileva inoltre che la richiesta non è sorretta da alcun elemento di prova circa i requisiti di secrezione e rilevanza economica, talché l’aggiudicataria non ha soddisfatto l’onere deduttivo e probatorio imposto dalla norma. Sul piano funzionale, il provvedimento di aggiudicazione si limita a una presa d’atto delle istanze, e la motivazione contenuta nella nota successiva richiama l’esistenza di piattaforme informatiche di partner tecnologici, riferendosi però solo ad alcuni segmenti dell’offerta. Tale valutazione si sostanzia in una presunzione di riservatezza, con inammissibile inversione degli oneri previsti dalla legge.
Quanto all’interesse conoscitivo, la ricorrente è operatore utilmente collocato in graduatoria e rivendica la necessità di acquisire elementi per valutare la legittimità del punteggio attribuito all’aggiudicataria ai fini di una eventuale impugnazione. Non può quindi escludersi che l’ostensione sia correlata all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale. Il ricorso è accolto e l’amministrazione è condannata a esibire l’offerta tecnica entro dieci giorni. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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