Autocertificazione e titoli esteri nelle procedure concorsuali universitarie (TAR Lombardia n. 2269 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive universitarie, la clausola del bando che richiede per i titoli di provenienza estera e per l’attività didattica svolta all’estero un'”idonea documentazione” non è satisfatta dalla mera autocertificazione resa nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale previsione è legittima, ponendosi in continuità con l’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000 e con la disciplina sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. L’omessa allegazione della documentazione probatoria richiesta dalla lex specialis non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio, la cui attivazione vulnererebbe il principio della par condicio. I giudizi della Commissione costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, classificandosi al secondo posto con uno scarto di sedici punti dal vincitore. Nel ricorso, la candidata lamentava la mancata valutazione delle esperienze di ricerca e didattica maturate all’estero, ritenute non certificate dalla Commissione, e contestava l’inattendibilità della valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni. L’Università e il controinteressato si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, incentrato sulla mancata valutazione delle attività svolte all’estero, rilevando come il bando distinguesse tra titoli conseguiti in Italia e titoli di provenienza estera, richiedendo per questi ultimi una certificazione proveniente dall’Università o dall’Ente estero, non essendo sufficiente la mera autocertificazione contenuta nella domanda. Tale previsione non contrasta con l’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, che al di fuori dei casi consentiti richiede certificati rilasciati dall’autorità estera con traduzione autenticata. Quanto alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, il Collegio ha escluso ogni illegittimità, poiché ammettere l’integrazione documentale successiva violerebbe il principio della par condicio, rimettendo in termini il concorrente che non ha osservato la lex specialis.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le valutazioni della Commissione nelle procedure per posti di ricercatore universitario costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile solo sotto i profili della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, senza che il giudice possa sostituire il proprio avviso a quello dell’organo tecnico. Ha quindi giudicato infondate le censure relative all’attribuzione dei punteggi per la docenza in corso, per i premi, per le attività di organizzazione e per le pubblicazioni, evidenziando che la Commissione aveva applicato criteri predefiniti e che le doglianze esprimevano un inammissibile dissenso valutativo.
Con specifico riferimento al profilo comparativo con il vincitore, il Collegio ha accertato che il punteggio superiore riconosciuto al controinteressato derivava dalla maggiore attinenza delle sue pubblicazioni al settore concorsuale e dalla natura delle riviste, in applicazione dei criteri predeterminati, non emergendo profili di irragionevolezza o disparità di trattamento. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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