L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Docente (TAR Lombardia n. 2236 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici pregressi costituisce titolo esecutivo ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. L’ottemperanza è ammissibile quando, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia passata in giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato territorialmente competente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la Carta Docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la ritualità della propria giurisdizione in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza n. 36/2025 era stata notificata al Ministero in data 21 gennaio 2025, che il giudicato si era formato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, e che il ricorso era stato notificato il 17 dicembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, non risultando alcun atto di esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione soccombente. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, su semplice richiesta della parte, avrà sessanta giorni per porre in essere tutti gli atti necessari. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e della delega a un funzionario della Direzione territoriale. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.

La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento per garantire l’effettività del giudicato anche quando l’obbligo dell’Amministrazione derivi da una sentenza del giudice del lavoro, come nel caso della Carta Docente, superando l’inerzia della pubblica amministrazione mediante la nomina di un organo ausiliario del giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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