Riesame cautelare per la cessazione dal servizio militare (TAR Lombardia n. 301 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’Amministrazione militare di negare la deroga alla durata minima del servizio, previsto dall’art. 933 del D.lgs. n. 66/2010, è ampiamente discrezionale e subisce restrizioni solo quando sia già stata svolta una parte rilevante del servizio. La domanda di cessazione dal servizio permanente presentata dal militare non può essere respinta senza che l’Amministrazione abbia valutato l’applicabilità dell’istituto della cancellazione dai ruoli di cui all’art. 864 del D.lgs. n. 66/2010 e senza aver motivato in ordine all’eventuale disparità di trattamento rispetto a colleghi in situazioni identiche. In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare un motivato riesame del provvedimento impugnato, fissando un termine per la rideterminazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare con qualifica di tecnico di aeromobili di 1° livello, presentava domanda di cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 933 del D.lgs. n. 66/2010 per essere assunto a tempo indeterminato come istruttore agente di Polizia Locale. L’Amministrazione respingeva la domanda, richiamando il vincolo di servizio minimo di 15 anni accettato al momento della formazione specialistica.
Avverso il diniego, il ricorrente proponeva ricorso con tre motivi: la violazione dell’art. 864 del D.lgs. n. 66/2010 in tema di cancellazione dai ruoli, la violazione dell’art. 933, comma 7, del D.lgs. n. 66/2010 che limita i motivi di rigetto, e la disparità di trattamento rispetto a colleghi sottoposti agli stessi vincoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la domanda di cessazione incontra il limite della durata minima del servizio, fissata in 15 anni quale corrispettivo dell’investimento formativo dell’Amministrazione. Tale previsione risponde all’esigenza di non sprecare risorse pubbliche, sicché il militare può revocare la propria disponibilità ma rimane sottoposto alle valutazioni sull’interesse pubblico demandate all’Amministrazione.
Quanto alla natura del potere esercitato, il Tribunale ha precisato che, in base all’art. 933 del D.lgs. n. 66/2010, la facoltà di negare la deroga è ampiamente discrezionale (comma 2) e subisce restrizioni solo a fronte dello svolgimento di una parte rilevante del servizio (commi 4-7), circostanza non ricorrente nella specie.
Tuttavia, il Collegio ha evidenziato due profili di carenza istruttoria: l’Amministrazione non aveva valutato la tesi della cancellazione dai ruoli ex art. 864 del D.lgs. n. 66/2010, pur prospettata dal ricorrente con atto di integrazione, né aveva controdedotto sulla sua applicabilità; e non aveva preso posizione sulla dedotta disparità di trattamento rispetto a colleghi in situazioni identiche.
Alla luce di tali lacune, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per un motivato riesame, ordinando all’Amministrazione di riaprire il procedimento per valutare l’applicabilità della cancellazione dai ruoli e la fondatezza della disparità di trattamento, con conclusione mediante provvedimento espresso entro il 10 settembre 2026. In caso di nuovo rigetto, l’Amministrazione dovrà precedere la decisione dal preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Quanto al periculum, il Collegio ha escluso che la tutela cautelare possa determinare il radicamento del rapporto di lavoro, onerando il ricorrente di chiedere un ulteriore differimento al Comune. La trattazione è stata fissata per l’udienza camerale del 22 settembre 2026.
Nota della Redazione
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