Oneri di urbanizzazione non dovuti se le opere sono già state realizzate a scomputo (TAR Lombardia n. 1136 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo per oneri di urbanizzazione non è dovuto per il permesso di costruire relativo all’attuazione di un insediamento per il quale le opere di urbanizzazione risultino già integralmente realizzate a scomputo sulla base di una convenzione di lottizzazione, ancorché il relativo termine di efficacia sia scaduto, salvo che l’amministrazione alleghi un effettivo incremento del carico urbanistico conseguente all’intervento assentito. Una volta che l’amministrazione abbia consentito la realizzazione diretta delle opere a scomputo, il concessionario o l’avente causa vanta un diritto allo scomputo. La pretesa di un nuovo pagamento comporterebbe una doppia partecipazione a carico del privato per il medesimo insediamento e un ingiustificato arricchimento dell’amministrazione. La controversia sulla spettanza del contributo ha natura di azione di accertamento di un rapporto obbligatorio, non soggetta alle regole delle azioni impugnatorie e ai relativi termini di decadenza.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un lotto produttivo ricompreso nel piano di lottizzazione “Borello 2” del Comune di Bedizzole, convenzionato nel 2006, otteneva nel 2024 il rilascio di un permesso di costruire convenzionato per un nuovo edificio produttivo. Le opere di urbanizzazione primaria del comparto erano state integralmente realizzate dai lottizzanti a scomputo degli oneri e prese in carico dall’amministrazione nel 2020, nonostante la convenzione fosse scaduta nel 2019. Il Comune, tuttavia, quantificava comunque il contributo a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, richiedendone il pagamento ai fini dell’efficacia del titolo. La società versava la prima rata sotto riserva e impugnava gli atti, chiedendo l’accertamento del diritto allo scomputo e la condanna alla restituzione delle somme versate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’art. 18 delle NTA del PGT e dell’art. 10 della convenzione del 2006. La controversia sulla spettanza e liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie, con la conseguente irrilevanza della mancata impugnazione degli atti presupposti.
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che gli oneri di urbanizzazione hanno la funzione di compensare la collettività per il carico urbanistico aggiuntivo causato dall’attività edificatoria e sono dovuti solo in caso di aumento di tale carico, in proporzione al medesimo e nel rispetto del principio di proporzionalità, non potendo superare i costi effettivi delle infrastrutture.
Nel caso di specie, l’intervento si colloca in un comparto per il quale le opere di urbanizzazione primaria erano già state integralmente eseguite, collaudate e acquisite dall’amministrazione. Il pagamento di nuovi oneri poteva quindi giustificarsi solo a fronte dell’allegazione di un maggior carico urbanistico, dimostrazione del tutto mancata, poiché l’avviso di rilascio non motivava la causa dell’importo richiesto. Gli stessi atti comunali, invece, davano atto che il nuovo intervento non comportava alcun incremento, anzi una riduzione del peso insediativo.
Quanto alla scadenza della convenzione del 2006, il Collegio ha precisato che il contributo non è dovuto quando le opere risultino integralmente realizzate sulla base di una convenzione sottoscritta dai proprietari, poiché il concessionario o l’avente causa vanta un diritto allo scomputo. Diversamente opinando, si realizzerebbe una doppia partecipazione a carico del privato per il medesimo insediamento, con ingiustificato arricchimento dell’amministrazione. La regola opera anche per le convenzioni scadute, salvo che l’amministrazione alleghi un effettivo incremento di carico urbanistico, eventualmente dovuto a nuove previsioni pianificatorie: circostanza esclusa dalla stessa amministrazione al momento di assentire l’intervento.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’accertamento del diritto allo scomputo e la condanna del Comune alla restituzione degli importi versati, maggiorati degli interessi legali.
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Nota della Redazione
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