Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in sede di ottemperanza (TAR Lombardia n. 1048 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, sempre che la dichiarazione non sia contestata dalla controparte e possa essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm. In tal caso, la sopravvenuta esecuzione della sentenza successivamente alla notifica del ricorso non esclude la condanna alle spese di lite, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione a consentire la generazione dei buoni spesa e al pagamento delle spese di lite. Rimasta infruttuosa ogni sollecitazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La sentenza era stata notificata il 6 marzo 2025 e aveva acquisito efficacia di giudicato, come da certificazione della cancelleria del giudice del lavoro. Il Ministero si costituiva con atto meramente formale e solo in vista della camera di consiglio depositava la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale attestante l’avvenuto accredito delle somme da parte del gestore del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che la dichiarazione del Ministero dell’avvenuto adempimento non era stata contestata dalla ricorrente. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm., ha consentito di porre la stessa a fondamento della decisione, rendendo superflua ogni ulteriore attività istruttoria. L’intervenuto pagamento ha pertanto integrato i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia si segnala per l’applicazione del criterio di soccombenza virtuale in materia di spese di lite. L’adempimento dell’Amministrazione era infatti avvenuto il 25 febbraio 2026, successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza (18 luglio 2025). Il Collegio ha evidenziato che l’esecuzione spontanea del giudicato è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio, non già prima: il che ha giustificato la condanna alle spese in favore della ricorrente.
Il Collegio non ha invece ritenuto di pronunciarsi sulla richiesta di nomina del commissario ad acta e sulla applicazione della astreinte, essendo venuta meno la situazione di inadempimento che ne costituiva il presupposto. La camera di consiglio si è svolta il 6 maggio 2026 e la causa è stata trattenuta in decisione.
In dispositivo, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Nota della Redazione
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