Cittadinanza e residenza decennale: basta il certificato storico comunale (TAR Lombardia n. 1563 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto della cittadinanza italiana per residenza legale decennale, la richiesta dello straniero fondata sull’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la determinazione dell’Amministrazione non ha carattere vincolato e implica una valutazione discrezionale estesa ai profili di integrazione. Il diniego prefettizio che neghi il requisito della residenza continuativa è illegittimo per difetto di istruttoria quando il certificato storico di residenza dimostri il possesso del requisito alla data di presentazione dell’istanza. Il giudice annulla l’atto e, ove l’Amministrazione abbia rappresentato la propria disponibilità a valutare “ora per allora” una nuova istanza, il procedimento riparte secondo le modalità digitali indicate.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 3 ottobre 2018 istanza telematica di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. In data 30 novembre 2021, senza notifica, consultando il portale ministeriale, è venuta a conoscenza del rifiuto dell’istanza per mancanza del requisito della residenza legale continuativa per dieci anni.
Ritenendo il provvedimento frutto di travisamento, la ricorrente ha impugnato la comunicazione davanti al TAR di Milano, deducendo due motivi: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, avendo ella risieduto legalmente in Italia dal 24 febbraio 2006, e lesione delle garanzie procedimentali per omissione del preavviso di diniego e degli altri requisiti formali dell’atto. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 1053 del 2022: la determinazione spettante all’Amministrazione, adottata con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, non è vincolata e comporta un giudizio di opportunità sui profili di integrazione.
Quanto alla competenza territoriale, il TAR applica il criterio fissato dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2021, secondo cui il ricorso contro il provvedimento prefettizio che abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda di cittadinanza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il prefetto che lo ha emanato; richiama inoltre TAR Lombardia, Brescia, n. 319 del 2022.
Nel merito, il giudice rileva che il diniego si fonda sulla mancanza della residenza legale continuativa per dieci anni. Tale assunto è smentito in fatto: la ricorrente produce il certificato storico di residenza del Comune competente, dal quale emerge l’iscrizione dal 24 febbraio 2006 e l’indirizzo a far data dal 21 luglio 2009. Il possesso del requisito della decennalità è dunque evidente e il rifiuto risulta affetto da difetto di istruttoria.
Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato. Sul piano procedimentale, il Collegio precisa che la ricorrente dovrà riproporre l’istanza tramite la piattaforma CIVES, come richiesto dall’Amministrazione nelle note del 30 novembre 2023 e dell’8 febbraio 2024, che ha manifestato la disponibilità a valutare la documentazione “ora per allora” e a modificare la data di presentazione. Le spese di lite sono compensate in ragione del comportamento procedimentale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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