Il giudicato che riconosce la carta del docente va eseguito anche in forma specifica (TAR Lombardia n. 1037 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., costituisce il rimedio esperibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che abbiano accertato il diritto alla carta elettronica del docente. L’avvenuto adempimento dell’Amministrazione in corso di causa, successivo alla notifica e al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna alle spese di lite, che seguono la soccombenza virtuale. La distrazione degli onorari in favore dei difensori dichiaratisi antistatari è disposta in ogni caso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero a metterla a disposizione o a fornire un mezzo equipollente. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non era stata appellata ed era passata in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inerte, omettendo sia il rilascio della carta sia l’accredito delle somme. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, aveva comunicato in corso di causa di aver dato integrale esecuzione alla sentenza azionata, mediante accredito dell’importo dovuto. Tale circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per il ricorrente.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha tuttavia eliso la necessità di regolare le spese di lite. Il Collegio ha valorizzato il comportamento processuale dell’Amministrazione, rilevando come l’ottemperanza sia intervenuta solo a seguito della notifica e del deposito del ricorso e non già nel termine dilatorio previsto dalla legge. Tale circostanza ha integrato gli estremi della soccombenza virtuale, giustificando la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre disposto la distrazione delle somme in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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