Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di rinuncia al ricorso (TAR Marche n. 824 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, resa dal ricorrente in prossimità dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, primo comma, lettera b), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione giudiziale della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, non limitandosi a prendere atto della volontà abdicativa della parte. In tale evenienza le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale delle parti e della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.
Il Fatto
Un candidato ha impugnato dinanzi al TAR Marche il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente Medico di Malattie Infettive, indetto dalla Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata. A sostegno del ricorso, il ricorrente aveva dedotto presunte illegittimità della procedura selettiva.
Nelle more del giudizio, con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente non ha sollevato osservazioni in merito alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza d’interesse, ha ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti. La circostanza che la cessazione dell’interesse sia stata dedotta dalla parte non ha impedito al Tribunale di trattenere la causa in decisione per pronunciare la declaratoria di improcedibilità.
Il provvedimento si fonda sul rilievo che, una volta venuto meno l’interesse strumentale alla decisione del merito, il ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato improcedibile. La pronuncia consegue, pertanto, alla verifica oggettiva della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse processuale, non alla mera acquiescenza alla domanda.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la circostanza che la sopravvenienza è maturata nelle more del giudizio e che l’amministrazione non ha formulato osservazioni contrarie. La compensazione risponde all’esigenza di non addossare integralmente il costo del processo alla parte che ha rinunciato alla decisione, in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
La sentenza, resa in forma semplificata, ha quindi definito il giudizio dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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