Estinzione della società e concessione demaniale: nessun subentro automatico in capo agli ex soci (TAR Marche n. 794 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 46, comma 3, cod. nav., nel disciplinare la conferma in caso di morte del concessionario, si riferisce esclusivamente alle successioni mortis causa tra persone fisiche e non è applicabile al fenomeno successorio conseguente all’estinzione di una società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese. L’estinzione della società determina il trasferimento ai soci dei soli diritti e beni liquidi ed esigibili, non compresi nel bilancio di liquidazione, e non anche delle mere pretese o degli interessi legittimi, la cui coltivazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore. Ne consegue che, ove la concessione demaniale sia venuta a scadenza naturale e non sia stata rinnovata o prorogata in capo alla curatela fallimentare, il rapporto concessorio non può essere trasferito agli ex soci, i quali possono ambire all’aggiudicazione del bene solo partecipando alla gara pubblica.
Il Fatto
La vicenda origina dalla richiesta, avanzata da due soci di una società di capitali dichiarata fallita e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, di essere confermati nella titolarità di una concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 46, comma 3, cod. nav.. La concessione, rilasciata nel 2009, era scaduta il 31 dicembre 2020 senza essere stata formalmente prorogata, nonostante i tentativi della società, già in morosità, di ottenere una rateizzazione dei canoni pregressi.
Dopo la chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, la curatela aveva riconsegnato le chiavi dello stabilimento balneare a uno dei soci. I ricorrenti, asserendo un fenomeno successorio in loro favore, avevano ripetutamente chiesto al Comune la conferma nella titolarità della concessione. A fronte del silenzio dell’amministrazione, avevano ottenuto una sentenza che accertava l’obbligo di provvedere, a cui era seguito un diniego che impugnavano dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta le censure di ordine formale-procedurale, ritenendo il contraddittorio procedimentale correttamente instaurato e la valutazione di affidabilità tecnico-economica non dovuta, una volta ritenuta preclusa la domanda per ragioni ostative pregiudiziali. Vengono altresì disattese le doglianze relative al ritardo nell’adozione del provvedimento, non essendo previsto un termine perentorio, e al danno erariale, irrilevante ai fini della legittimità dell’atto.
Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 46, comma 3, cod. nav.. La norma, nel prevedere la conferma in caso di morte del concessionario, è ritenuta applicabile alle sole successioni tra persone fisiche, costituendo un’eccezione al principio di personalità e intrasferibilità delle concessioni. Nel caso di specie, il subentro avrebbe dovuto essere valutato ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima disposizione, riguardanti la sostituzione del concessionario o la vendita forzata delle opere, e comunque presupporrebbe una concessione ancora efficace.
La Corte esclude che i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 6070/2013 e da Cass. n. 13921/2019, in tema di successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta, possano trovare applicazione. Tali pronunce riguardano diritti e beni liquidi ed esigibili, mentre la pretesa della curatela al subentro nella concessione aveva natura di interesse legittimo pretensivo e non poteva essere annoverata tra le sopravvenienze attive trasferibili ai soci, essendo subordinata alla prestazione di garanzie e al pagamento dei canoni, attività non compiute per il diniego del Giudice Delegato.
La concessione, giunta a scadenza naturale senza essere stata rinnovata, non poteva formare oggetto di conferma, essendo la conferma stessa presupposta dall’efficacia del provvedimento. La mancata coltivazione del procedimento da parte della curatela equivale a rinuncia. Gli ex soci, pertanto, non vantano alcun diritto a subentrare nel rapporto concessorio, ma possono partecipare alle future gare pubbliche per l’assegnazione del bene.
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Nota della Redazione
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