Liquidazione del compenso al commissario ad acta nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Lazio n. 865 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il compenso del commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza è liquidato dal giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 115/2002, che richiama la disciplina dettata per gli ausiliari del magistrato quanto a onorario, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. La liquidazione avviene sulla base delle tariffe di cui al d.m. 30 maggio 2022 e l’onere relativo è posto a carico dell’amministrazione rimasta inerte, anche quando la fase esecutiva sia ormai esaurita e residui la sola attività amministrativa di determinazione delle competenze spettanti all’organo straordinario.
Il Fatto
La società ricorrente aveva agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Formia in relazione a una nota rimasta inevasa. Con sentenza della sezione staccata di Latina, l’inerzia era stata accertata e, per l’esecuzione del giudicato, era stato nominato un commissario ad acta con determinazione dirigenziale regionale. Il commissario, dopo aver svolto l’incarico, depositava le proprie relazioni finali e presentava istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva in primo luogo che la materia contenziosa del ricorso è ormai esaurita, avendo la parte ricorrente ricevuto integrale soddisfazione. Ciò che residua è esclusivamente l’attività materialmente amministrativa di liquidazione delle competenze spettanti al commissario, il quale opera quale organo straordinario ausiliario del giudice. Tale circostanza assume rilievo decisivo: l’inerzia del comune nella nomina del nuovo procuratore dopo l’interruzione del processo non può costituire ostacolo alla conclusione della fase esecutiva, come già affermato dalla stessa sezione in un precedente richiamato.
Quanto al regime applicabile, il Collegio osserva che, nel processo amministrativo, l’art. 57 d.P.R. n. 115/2002 estende al commissario ad acta la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato in tema di onorario, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Il rinvio opera, pertanto, anche con riferimento ai criteri di determinazione del compenso, da calcolarsi secondo i parametri vigenti al momento dello svolgimento dell’attività.
In applicazione di tali criteri e tenuto conto del d.m. 30 maggio 2022, recante l’adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, il Tribunale ritiene di liquidare al commissario la somma di euro 6.851,44, oltre agli oneri previdenziali riflessi e alle spese documentate, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Formia, quale amministrazione rimasta soccombente e inadempiente.
Nota della Redazione
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