Rinuncia irrituale al ricorso e declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Marche n. 754 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non proposta nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. non produce l’estinzione del giudizio, ma vale quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. In tal caso, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, il giudice dichiara il ricorso improcedibile, senza necessità di una valutazione nel merito delle doglianze formulate. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica oggettiva del venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del processo, restando irrilevante la volontà abdicativa espressa in forme non conformi al modello legale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva proposto ricorso per ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 90/2025 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si era costituito in giudizio, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche aveva depositato atto di costituzione. All’udienza camerale i difensori della ricorrente dichiaravano di voler rinunciare al ricorso, ma senza osservare le formalità richieste dal codice del processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione resa all’udienza non integrava una valida rinuncia al ricorso, difettando del requisito formale prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che richiede la sottoscrizione della parte o del difensore munito di procura speciale e la notificazione alle altre parti costituite.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto che tale dichiarazione, ancorché irrituale, esprimesse comunque una volontà inequivoca della ricorrente di non proseguire nel giudizio. Siffatta manifestazione di volontà è stata pertanto valorizzata ai sensi del comma 4 dell’art. 84 cod. proc. amm., il quale disciplina le conseguenze della rinuncia non perfezionatasi nelle forme di legge, configurando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
La conseguenza processuale è stata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in conformità al disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che prescrive tale esito quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse. La pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione, secondo cui la rinuncia irrituale non determina l’estinzione ma la declinatoria di improcedibilità.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, essendo stato manifestato accordo delle parti in tal senso. La sentenza è stata infine dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa, trattandosi di giudizio di ottemperanza instaurato avverso un provvedimento amministrativo.
Nota della Redazione
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