Sanatoria ex art. 36 T.U.E.: il diniego fondato sul vincolo della fascia di rispetto autostradale è legittimo (TAR Molise n. 353 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 costituisce strumento di legittimazione degli abusi autonomo rispetto all’originario titolo edilizio, al quale non è riconducibile alcun effetto di legittimazione rispetto alle difformità accertate. In riferimento all’abusività del manufatto non è configurabile alcun affidamento del proprietario meritevole di tutela giuridica, neppure in capo al terzo acquirente in sede di espropriazione forzata. Il diniego di sanatoria può pertanto essere fondato su profili, quale il vincolo della fascia di rispetto autostradale, non esaminati in sede di rilascio del permesso originario; in tali casi non occorre motivare circa le difformi valutazioni allora effettuate, trattandosi di valutazione vincolata. Le difformità consistenti nella realizzazione di un piano seminterrato in luogo del piano terra e nella mancata realizzazione di uno dei corpi di scala non integrano mere tolleranze costruttive né una diminuzione volumetrica irrilevante.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Termoli aveva respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 46 d.P.R. n. 380/2001, presentata per la regolarizzazione di un manufatto acquistato all’esito di una procedura esecutiva. L’immobile, realizzato sulla base di una concessione edilizia del 2003 rilasciata da un commissario ad acta e poi annullata dal Comune, presentava difformità rispetto al progetto originario. Il diniego opposto dall’amministrazione era motivato dal parere negativo reso dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a., stante l’esistenza del vincolo derivante dalla fascia di rispetto autostradale.

La ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto al rilascio del permesso e la condanna del Comune al risarcimento del danno, deducendo la mera irrilevanza delle difformità, l’intervenuta valutazione del profilo distanziometrico in sede di rilascio dell’originaria concessione e l’affidamento ingenerato dal comportamento dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, rilevando che le difformità non si esaurivano nella realizzazione di una volumetria inferiore a quella assentita, ma consistevano nella realizzazione di un piano seminterrato in luogo del piano terra e nella mancata realizzazione di uno dei corpi di scala previsti in progetto. Tali difformità concretizzano ipotesi di abuso che avrebbero richiesto il procedimento sanante di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non essendo riconducibili all’ambito delle tolleranze edilizie ex art. 34-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001, la cui applicazione è comunque esclusa in presenza del vincolo paesaggistico gravante sull’area.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017, secondo cui in riferimento all’abusività del manufatto non è configurabile alcun affidamento del proprietario meritevole di tutela. La deduzione della ricorrente circa la distanza del manufatto dal ciglio autostradale, superiore alla fascia di rispetto, è stata invece ritenuta irricevibile e inammissibile in quanto veicolata solo con memoria del 28/05/26, oltre i termini decadenziali e senza notifica alle parti intimate.

Il Collegio chiarisce che il procedimento di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è autonomo rispetto all’originario permesso di costruire, sicché le ragioni inerenti al vincolo autostradale, mai esaminate in sede di rilascio della concessione, non assumono alcuna rilevanza ai fini della legittimità del diniego. L’efficacia del permesso originario, peraltro, era venuta meno senza che l’opera fosse stata realizzata in conformità al progetto.

Viene altresì respinto il terzo motivo, risultando priva di pregio la tesi secondo cui il commissario ad acta avrebbe implicitamente ridefinito la nozione di centro abitato, trattandosi di potestà urbanistica da esercitare con espliciti atti a valenza generale; il vizio di disparità di trattamento è poi inconfigurabile in presenza di un potere vincolato. Il quarto motivo è infondato perché il provvedimento risulta congruamente motivato con riferimento al parere contrario della società Autostrade, non occorrendo alcuna motivazione sulle difformi valutazioni compiute in sede di rilascio dell’originaria concessione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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