Accesso difensivo e diniego tacito: prevale il diritto di difesa sulla riservatezza (TAR Molise n. 193 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti, ancorché non riferita espressamente all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, assume natura di accesso difensivo ove sia strumentale alla tutela della posizione giuridica dell’istante e ciò comporta la prevalenza del diritto di difesa ex art. 24 Cost. sulle opposte esigenze di riservatezza. Il diniego tacito formatosi sull’inerzia dell’Amministrazione è illegittimo laddove non sia stata fornita alcuna motivazione circa i limiti all’ostensione, mentre l’Amministrazione è comunque tenuta a fornire un puntuale riscontro, ostendendo la documentazione di interesse del richiedente, anche mediante l’eventuale apposizione di omissis, ovvero attestando formalmente, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza dei documenti richiesti. Al cospetto di una dichiarazione espressa di inesistenza dell’atto non residuano margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione inutiliter data.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, era destinataria di un provvedimento di liquidazione per prestazioni erogate nel triennio 2020-2022, contestualmente gravato dalla richiesta di emissione di una nota di credito per un importo superiore a 155 mila euro. Al fine di comprendere le ragioni della decurtazione, la struttura proponeva un’istanza di accesso agli atti nei confronti dell’Azienda Sanitaria, della Regione e della Struttura Commissariale per il Piano di Rientro, domandando l’ostensione di tutta la documentazione relativa agli esiti della compensazione sanitaria interregionale. L’Azienda Sanitaria riscontrava parzialmente l’istanza, ostendendo alcuni atti e attestando di non detenere ulteriore documentazione, mentre la Regione e la Struttura Commissariale rimanevano inerti. Avverso il silenzio serbato e il parziale diniego la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, rilevando come la controversia non concerna l’esecuzione di contratti sanitari accreditati bensì l’accesso a documenti amministrativi, funzionale alla tutela della posizione creditoria dell’istante: fattispecie riconducibile all’accesso difensivo. Parimenti respinta è l’eccezione di estromissione della Regione e della Struttura Commissariale, atteso che proprio la loro inerzia ha integrato gli estremi del diniego tacito oggetto di impugnativa, non potendosi desumere l’inesistenza dei documenti dalla mera attestazione resa dall’Azienda Sanitaria.
Nel merito, il Collegio richiama il quadro normativo degli artt. 22 e 24, legge n. 241/1990, evidenziando come l’accesso difensivo, ancorato alla tutela degli interessi giuridici ex art. 24 Cost., giustifichi una deroga alle restrizioni previste per l’accesso ordinario. La giurisprudenza richiamata, ivi incluso il precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 7041 del 2019, chiarisce che il diritto alla tutela giurisdizionale prevale sulle esigenze di riservatezza allorché l’accesso sia strumentalmente necessario all’esercizio delle facoltà difensive.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ravvisa la natura difensiva dell’istanza, pur genericamente riferita agli artt. 22 e ss., in quanto l’interessata aveva rappresentato l’incisione prodotta sulla propria posizione giuridica dalla riduzione delle prestazioni remunerabili. L’inerzia delle Amministrazioni intimate, non accompagnata dalla rappresentazione di specifici limiti all’ostensione, si palesa quale aprioristico e totale diniego, lesivo del diritto di difesa. L’Amministrazione avrebbe infatti potuto delimitare l’ostensione, oscurando le parti relative ad altri soggetti imprenditoriali.
Il ricorso è pertanto accolto con riferimento alla Regione e alla Struttura Commissariale, con ordine di fornire puntuale riscontro all’istanza, anche mediante motivata attestazione di inesistenza dei documenti, mentre è respinto nei confronti dell’Azienda Sanitaria, avendo quest’ultima formalmente attestato l’infruttuosa ricerca degli atti. Le spese sono compensate, ravvisandosi le eccezionali ragioni di legge.
Nota della Redazione
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