La mancata allegazione del modulo di offerta economica comporta l’esclusione (TAR Molise n. 187 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata allegazione del modulo di offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante e richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, configura un vizio sostanziale dell’offerta, non sanabile mediante soccorso istruttorio. L’offerta economica costituisce espressione della volontà contrattuale del concorrente e momento qualificante dell’impegno della parte offerente; essa non è fungibile con le giustificazioni relative alla congruità dell’offerta, ancorché queste ultime contengano tutti gli elementi informativi della prima. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, ex art. 10 d.lgs. n. 36/2023, riguarda esclusivamente le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, relative ai requisiti generali di partecipazione, e non opera in relazione alle prescrizioni della lex specialis che comminano l’esclusione per la mancata presentazione dell’offerta economica.
Il Fatto
Il Comune di Vastogirardi, quale Centrale unica di committenza, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per più Comuni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipava il Consorzio ricorrente, che otteneva il miglior punteggio per l’offerta tecnica. In sede di apertura della busta C, la Commissione rilevava che il Consorzio non aveva utilizzato il facsimile del modello di offerta economica, ma aveva allegato un documento denominato “Relazione economica”, contenente il ribasso percentuale, il costo della manodopera e gli oneri per la sicurezza. La stazione appaltante disponeva l’esclusione del Consorzio per mancata conformità dell’offerta al punto 17 del Disciplinare di gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise respinge il ricorso ritenendo infondate le censure formulate dal Consorzio. In primo luogo, il Collegio chiarisce che il punto 17 del Disciplinare esige, a pena di esclusione, la presentazione dell’offerta economica di ribasso conforme al modello allegato, mentre la richiesta delle giustificazioni assolve alla diversa finalità di accelerare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia. La relazione economica prodotta dal Consorzio forniva i dati relativi a ribasso, costi e oneri, ma ometteva le dichiarazioni di impegno e accettazione richieste dal modello di offerta.
La sentenza distingue nettamente l’offerta economica dalle giustificazioni di congruità: solo la prima esprime la volontà contrattuale del concorrente e assume un impegno economico vincolante verso l’amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Le giustificazioni costituiscono una mera illustrazione dei costi e non contengono alcuna dichiarazione di impegno; pertanto, non possono sostituire l’offerta.
Quanto alla violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, il Collegio osserva che la norma, nell’indicare il contenuto obbligatorio dell’offerta economica, conferma che il concorrente deve presentare un’offerta completa: nel caso di specie il Consorzio non aveva presentato alcuna offerta economica, sicché l’esclusione è coerente con la disposizione normativa.
Il TAR esclude l’attivabilità del soccorso istruttorio, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancata allegazione del modulo di offerta richiesto a pena di esclusione non integra una carenza formale della domanda, ma un vizio sostanziale dell’offerta, non sanabile. Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione.
Da ultimo, il Collegio ritiene non pertinente il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione, precisando che l’art. 10 d.lgs. n. 36/2023 opera esclusivamente con riguardo alle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice, relative ai requisiti generali di partecipazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del Consorzio al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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