Sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso collettivo sul prezzo fisso (TAR Lazio n. 9404 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso un bando di gara il cui accordo quadro, di durata annuale, abbia ormai esaurito i propri effetti, quando la parte non abbia proposto domanda risarcitoria né domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. La partecipazione alla gara con dichiarazione del costo della manodopera conforme alla stima della stazione appaltante, in contrasto con le censure proposte, integra la violazione del principio nemo contra factum proprium venire potest e determina l’improcedibilità del ricorso. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali e in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La stima del costo orario medio della manodopera riferita a più profili professionali del CCNL cooperative sociali non è irragionevole se lo svolgimento delle mansioni è compatibile con entrambi i livelli contrattuali.

Il Fatto

Le società ricorrenti, attive nel settore dell’assistenza specialistica, hanno impugnato il bando di gara pubblicato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026. La procedura prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo fisso stabilito a monte dalla lex specialis nella misura di euro 22,20 iva inclusa, corrispondente all’Unità di Costo Standard individuata dalle determinazioni regionali impugnate. Le ricorrenti lamentavano l’incongruità del prezzo fisso e la sottostima del costo orario della manodopera, quantificato in media in euro 20,83, deducendo la violazione degli artt. 11, 41 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 e del CCNL cooperative sociali.

Con successivi motivi aggiunti, le società hanno impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione della procedura.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato l’improcedibilità dell’intero gravame per sopravvenuta carenza di interesse. L’accordo quadro, originariamente di durata triennale, era stato rimodulato con durata annuale coincidente con il servizio da erogarsi per il solo anno scolastico 2025-2026, ormai prossimo alla conclusione. L’eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe apportato alcuna utilità pratica alle ricorrenti, nemmeno in termini di interesse strumentale alla riedizione della procedura, riguardando questa un successivo anno scolastico su cui la pronuncia non avrebbe esplicato effetti. Il Collegio ha escluso che potesse valere a sostenere l’interesse ad agire l’eventuale accertamento incidentale di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., mancando una specifica istanza della parte ricorrente, da proporsi nei termini e nelle forme dell’art. 73 cod. proc. amm.

Il TAR ha inoltre confermato il rilievo di improcedibilità per violazione del principio nemo contra factum proprium venire potest limitatamente alle società che, pur avendo censurato l’incongruità del costo orario del lavoro stimato dalla stazione appaltante, avevano poi dichiarato in gara un costo conforme a tale indicazione, adottando un comportamento processualmente incoerente.

Il Collegio ha poi ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando l’evidente conflitto di interessi tra le società che avevano chiesto la caducazione del bando senza presentare offerta e quelle che vi avevano partecipato, in taluni casi conseguendo l’aggiudicazione. Richiamando la giurisprudenza secondo cui il ricorso collettivo richiede l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, il TAR ha evidenziato come nella fattispecie il conflitto fosse in atto, non meramente potenziale.

Nel merito, il TAR ha comunque scrutinato le censure, ritenendole infondate. Ha escluso l’irragionevolezza della stima del costo medio della manodopera riferita a quattro profili professionali (C1, C3/D1), essendo le mansioni dell’assistente specialistico compatibili tanto con il livello C che con il livello D del CCNL cooperative sociali. Ha giudicato convincenti le argomentazioni sulla non spettanza dell’indennità di anzianità, considerato che lo scatto matura al decorrere del biennio mentre la gara valeva per un singolo anno scolastico. Ha infine accertato che i costi annui di riferimento coincidevano con i valori delle tabelle ministeriali calibrate sul CCNL del 2024, smentendo la tesi dell’utilizzo di tabelle superate.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna delle società ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio e compensazione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *