Carta Docenti: cessata materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 173 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’adempimento tardivo, successivo alla notifica del ricorso per l’ottemperanza, non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta conseguentemente tenuta al pagamento delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR Molise per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato che la sentenza ottemperanda risultava passata in giudicato e che era stata correttamente notificata all’Amministrazione, con osservanza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea.

Nel corso dell’udienza camerale, il difensore della ricorrente aveva dichiarato che l’Amministrazione aveva medio tempore provveduto a dare esecuzione alla sentenza, riconoscendo all’interessata quanto dovuto per le annualità oggetto del giudizio. Su tale premessa, la difesa di parte ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese; la difesa erariale aveva converguto sulla cessazione, contestando però il carico delle spese.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che la sopravvenienza descritta integrasse la piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8100 del 2025 e applicando il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in base al quale il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando sopravviene un provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha evidenziato che il pagamento di quanto dovuto era avvenuto soltanto dopo la presentazione del ricorso per l’ottemperanza. Da tale circostanza, il Tribunale ha desunto la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, condannandola al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in misura ridotta, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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