Cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione dell’ordine di accredito della Carta Docenti (TAR Molise n. 123 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, intervenuta dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando essa comporti la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. In tal caso, l’Amministrazione, risultata soccombente, è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato versato.

Il Fatto

Un docente agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Molise per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che ne aveva riconosciuto il diritto alla percezione della cd. “Carta Docenti” per l’annualità 2023/24, oltre interessi. Il giudicato era stato notificato all’Amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva con atto di mera forma.

Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, con la quale si dava atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato, avvenuta in data successiva all’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la sopravvenienza documentata determinasse la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere, in conformità all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e alla giurisprudenza richiamata (C.d.S., Sez. IV, n. 8100/2025).

Il Collegio ha, quindi, accolto la richiesta, dichiarando la cessazione della materia del contendere. In ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato versato.

Le spese sono state distratte a favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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