Il referendum comunale non può interferire con la fusione di competenza regionale (TAR Pescara n. 288 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indizione di un referendum consultivo comunale ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 è illegittima per carenza di potere in concreto e sviamento quando il quesito verta su materia riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione, quale l’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, Cost. Il singolo Comune non può unilateralmente interpellare solo una parte della “popolazione interessata”, laddove le popolazioni interessate nella loro interezza si siano già espresse, con esito favorevole, nel referendum regionale disciplinato dalla legge regionale e il cui risultato sia stato trasfuso nella legge regionale istitutiva del nuovo Comune. Tale consultazione esaurisce il potere di indizione e preclude la celebrazione di un nuovo referendum locale il cui quesito si sovrapponga a quello già vagliato dal corpo elettorale.
Il Fatto
Il Comune di Spoltore indiceva per il 14 giugno 2026 un referendum consultivo sulla prosecuzione del processo di fusione per la costituzione del nuovo Comune di Pescara, che avrebbe comportato la soppressione del Comune stesso. Un’associazione e alcuni cittadini residenti nei Comuni interessati impugnavano gli atti del procedimento, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza del Comune in materia riservata alla Regione e lo sviamento dello strumento referendario.
Il processo di fusione traeva origine da un precedente referendum regionale svoltosi nel 2014, conclusosi con esito favorevole alla fusione, e dalla successiva legge regionale istitutiva del nuovo Comune, la cui fase attuativa era ancora in corso. La questione era stata definita in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sussistendone i presupposti ex art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle delibere di indizione del referendum consultivo, qualificandole come atti amministrativi e non politici, sindacabili in quanto tali, e ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse al ricorso sia dell’associazione, la cui finalità statutaria coincide con il completamento del processo di fusione, sia dei cittadini elettori, rispetto ai quali la mera indizione configurava una messa in pericolo del bene-interesse tutelato.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando la distinzione tra il referendum consultivo regionale di cui all’art. 133 Cost., all’art. 15 TUEL e alla legislazione regionale, e il referendum comunale ex art. 8 TUEL, limitato a materie di esclusiva competenza locale. La fusione di Comuni contermini è materia riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione, sicché la partecipazione popolare deve essere assicurata solo tramite il referendum regionale, il cui potere deliberativo e di indizione è demandato in via esclusiva agli organi regionali.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ha rilevato che le popolazioni interessate si erano già espresse nell’ambito del referendum regionale del 2014, il cui esito favorevole era stato trasfuso nella legge regionale istitutiva del nuovo Comune. Lo svolgimento di quel referendum aveva soddisfatto l’esigenza partecipativa ed esaurito il potere di indizione, precludendo al singolo Comune di celebrare una nuova consultazione su un quesito sovrapponibile a quello già votato dall’intero corpo elettorale.
Il quesito comunale, interpellando solo una parte della popolazione interessata, si poneva in contrasto con la volontà popolare già espressa e interferiva con gli interessi degli altri Comuni coinvolti. Lo strumento referendario risultava inoltre inidoneo allo scopo perseguito, ossia l’interruzione del processo di fusione, essendo le eventuali esigenze di revisione veicolabili solo attraverso interventi normativi di modifica o abrogazione della legge regionale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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