Art. 571 c.c. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
Funzione della norma: il concorso tra due categorie
L’art. 571 c.c. è norma di coordinamento tra due categorie successorie che, nei casi propri della successione legittima, vengono chiamate insieme: da un lato i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti; dall’altro i fratelli e le sorelle, con necessità di distinguere tra germani e unilaterali.
Il presupposto: la sequenza delle categorie anteriori
Occorre una verifica preliminare in sequenza delle categorie anteriori: anzitutto l’assenza di figli o discendenti del de cuius, poi la presenza di genitori o ascendenti, e infine la presenza di fratelli o sorelle, eventualmente con rilievo dei loro discendenti nei casi di rappresentazione. Il concorso dell’art. 571 c.c. presuppone proprio la simultanea esistenza di ascendenti e fratelli nel quadro della successione legittima, dopo l’esclusione delle categorie anteriori — e va tenuto distinto sia dalla successione dei soli genitori sia da quella dei soli fratelli.
Il concorso tra genitori e fratelli germani: la quota minima di garanzia
Quando concorrono genitori e fratelli germani, tutti i chiamati partecipano alla successione, ma ai genitori o al genitore superstite deve essere comunque assicurata una quota non inferiore alla metà dell’asse, mentre il residuo è ripartito tra i fratelli. Il riparto appare “per capi” solo in prima battuta: va corretto ogni volta che la divisione aritmetica farebbe scendere la quota dei genitori sotto tale soglia minima. La garanzia minima non è quindi una regola meramente descrittiva, ma un criterio correttivo: evita che l’aumento del numero dei fratelli riduca gli ascendenti a una quota inferiore al minimo legale.
Il riparto ponderato tra germani e unilaterali
La distinzione tra germani e unilaterali comporta un riparto con incidenza ridotta per gli unilaterali rispetto ai germani: il calcolo non va impostato come riparto in quote identiche, ma come riparto ponderato, nel quale il germano vale il doppio dell’unilaterale. Come esempio operativo di questo criterio, il rapporto tra le quote può tradursi in frazioni come 2/13 per i germani e 1/13 per gli unilaterali: il rapporto tra le due quote resta sempre di due a uno.
Il concorso con gli ascendenti ulteriori
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi si devolve, nel modo determinato dall’art. 569 c.c., la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
I discendenti di fratelli e sorelle
I discendenti di fratelli e sorelle rilevano solo per coordinamento con la rappresentazione. Questo principio vale in modo identico per il genitore, per l’ascendente ulteriore e per il fratello o la sorella, e diventa particolarmente rilevante quando occorre distinguere tra germano e unilaterale, perché la diversa qualità dipende dalla prova della comune discendenza da entrambi i genitori o da uno solo.
Casi pratici
Il de cuius muore senza figli, lasciando la madre superstite e due fratelli germani. La divisione aritmetica in parti uguali darebbe a ciascuno un terzo dell’asse, ma poiché alla madre deve essere garantita una quota non inferiore alla metà, la sua quota viene corretta a 1/2, e il residuo si divide in parti uguali tra i due fratelli germani: 1/4 ciascuno.
Il de cuius muore senza figli, lasciando il padre superstite, un fratello germano e due fratelli unilaterali. Applicando il criterio ponderato (germano = doppio dell’unilaterale) e la garanzia minima per il genitore, il padre riceve 1/2, il fratello germano riceve 1/4 e ciascun fratello unilaterale riceve 1/8.
Entrambi i genitori non possono succedere e sopravvivono soltanto i nonni: la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro si devolve ai nonni secondo il criterio della divisione per linee dell’art. 569 c.c.
Errori frequenti
- Applicare il riparto per capi in modo puramente aritmetico, senza correggere la quota dei genitori quando scende sotto la metà. La correzione della quota minima è un passaggio obbligatorio, non facoltativo.
- Attribuire ai fratelli unilaterali la stessa quota dei germani. Agli unilaterali spetta la metà della quota di ciascun germano o genitore.
- Applicare l’art. 571 c.c. quando mancano i presupposti congiunti. Serve sia l’assenza di figli o discendenti, sia la presenza contemporanea di genitori o ascendenti e di fratelli o sorelle.
- Trascurare la prova della comune discendenza da entrambi i genitori o da uno solo. È l’elemento che determina la qualificazione di un fratello come germano o unilaterale, e quindi la sua quota.
Cosa fare
Va verificata la sequenza delle categorie: assenza di figli o discendenti, presenza di genitori o ascendenti, presenza di fratelli o sorelle.
Va calcolato dapprima il riparto per capi, o ponderato se vi sono fratelli unilaterali, e successivamente verificato se la quota dei genitori scenda sotto la metà, correggendola in tal caso.
Vanno distinti con prove idonee i fratelli germani dagli unilaterali, poiché la qualificazione incide direttamente sulla quota spettante a ciascuno.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere e vi sono ascendenti ulteriori, va applicato l’art. 569 c.c. per determinare la devoluzione della quota residua.
Va verificato l’eventuale rilievo dei discendenti di fratelli o sorelle premorti, secondo le regole della rappresentazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 569 c.c. – Successione degli ascendenti
- Art. 571 c.c. – Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle