L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta Docente: termine di 60 giorni e commissario ad acta (TAR Veneto n. 1621 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni l’amministrazione a un obbligo di dare, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando le statuizioni siano rimaste ineseguite. L’azione è ammissibile qualora sia provato il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notifica all’amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. In caso di inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine perentorio e nomina sin da subito un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con facoltà di delega e subdelega, qualora l’inerzia perduri.

Il Fatto

Una docente aveva adito il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/22. Il giudice ordinario, con sentenza del 13 dicembre 2024, aveva accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 e condannando il Ministero all’erogazione della prestazione.

La sentenza, non impugnata e passata in giudicato, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 27 marzo 2025. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato da dichiarazione del competente ufficio del 24 ottobre 2025, e la regolare notifica della sentenza al Ministero, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Quanto alla giurisdizione, il collegio ha chiarito che l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche avverso le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione non ha fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo all’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma dovuta, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per garantire l’effettività della tutela, il collegio ha nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente o tramite funzionario delegato nel ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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