Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 362 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina l’adempimento entro un termine fissato, con nomina contestuale del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il contenuto dell’obbligo conformato consiste nel far conseguire concretamente al ricorrente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per una pluralità di annualità scolastiche. Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 8802/2024 pubblicata il 18.12.2024, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di assegnare la Carta con emissione del buono elettronico per ciascuna annualità riconosciuta.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata ai fini dell’esecuzione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha proceduto al pagamento, così la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e osserva che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum. L’obbligo non si esaurisce in un adempimento formale, ma impone di far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il giudicato sulla sentenza, il decorso del termine dilatorio e la persistente inerzia dell’Amministrazione. Nessuna esecuzione risulta essere stata data al dettato giudiziale.

Accertata l’inottemperanza, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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