Payback dispositivi medici 2015-2018: rigettato il ricorso contro gli atti statali e regionali di ripiano (TAR Lazio n. 14372 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come delineato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, è legittimo. La disciplina, nota alle imprese sin dal 2015, non viola i principi di irretroattività, legittimo affidamento e libertà di impresa, né altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori. Il contributo richiesto alle aziende fornitrici è qualificabile come contributo di solidarietà, rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte che ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti: il decreto di certificazione del superamento del tetto e le linee guida propedeutiche. La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità propri e derivati, lamentando la natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa, la lesione dell’affidamento e la violazione di principi costituzionali ed eurounitari, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La società ha inoltre depositato istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sollecitata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1588/2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in via preliminare l’istanza di sospensione, ritenendo le questioni sollevate dal Consiglio di Stato inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio, che involge disposizioni di legge diverse. Nel merito, il Collegio ha richiamato i propri precedenti su ricorsi sovrapponibili, conformi alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha dichiarato legittimo il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018.
La Corte costituzionale ha qualificato l’obbligo di ripiano come un contributo di solidarietà proporzionato e ragionevole, rispettoso dell’art. 41 Cost. e della riserva di legge ex art. 23 Cost., poiché la disciplina individua chiaramente i soggetti obbligati e la misura della prestazione. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, rilevando che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Il TAR ha disatteso le censure di natura retroattiva e di lesione dell’affidamento, osservando che il tetto di spesa nazionale, pari al 4,4% del fabbisogno sanitario, era noto e che il tetto regionale, confermato nel 2019 nella stessa misura, era prevedibile con l’ordinaria diligenza. Ha inoltre rigettato le doglianze relative alla violazione delle regole di evidenza pubblica, evidenziando che il payback non incide sui contratti né sull’esito delle gare, operando sulla complessiva sfera patrimoniale dei fornitori.
Il Collegio ha ritenuto infondate anche le censure di illegittimità derivata per asserita incostituzionalità, rinviando alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale. Ha conseguentemente respinto l’istanza di rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in considerazione delle medesime argomentazioni. Il ricorso è stato, quindi, rigettato sia avverso gli atti generali sia avverso il provvedimento regionale impugnato in via derivata.
Nota della Redazione
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