Funzioni assistenziali e didattico-ricerca: esclusione IRCCS privato e potere regionale (TAR Lazio n. 14364 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione delle funzioni assistenziali ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 costituisce espressione del potere discrezionale della Regione, il quale può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in caso di illogicità manifesta o travisamento. La scelta di destinare le risorse disponibili al finanziamento di determinate aree di attività, come le reti tempo-dipendenti, è legittima ove coerente con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di contenimento del disavanzo. L’attribuzione dei finanziamenti per le funzioni di didattica e ricerca, di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, spetta esclusivamente alle aziende ospedaliere di riferimento, restandone esclusi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati che non abbiano la qualifica di Azienda Mista.
Il Fatto
Una fondazione privata, IRCCS specializzata in neuro-riabilitazione, ha impugnato la nota con cui la Regione Lazio ha definito per l’anno 2022 il valore delle funzioni assistenziali e le funzioni per l’attività di didattica e ricerca, confermando i valori riconosciuti per l’annualità 2020 ed escludendo l’istituto dall’attribuzione di tali risorse. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, sostenendo di avere diritto all’incremento tariffario del 7% per i maggiori costi assistenziali legati alla didattica e alla ricerca in quanto operante come Azienda Mista con un ateneo. Si sono costituite la Regione e la ASL, eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimo in quanto meramente confermativo della precedente determinazione per l’annualità 2020, la cui legittimità era già stata accertata con sentenza passata in giudicato. La Regione ha esercitato la propria prerogativa esclusiva nella definizione delle funzioni assistenziali, privilegiando il finanziamento delle attività con rilevanti costi di attesa, in coerenza con gli obiettivi del Piano di Rientro e con l’esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza.
Il Collegio ha precisato che la scelta di non includere i programmi di assistenza ad elevata personalizzazione, come quelli erogati dalla ricorrente, rientra nella sfera di discrezionalità tecnica e di politica sanitaria regionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, non ravvisata nel caso di specie. La condotta dell’amministrazione è risultata immune da vizi, avendo fatto buon uso del proprio potere nel contesto di risorse finanziarie limitate.
In ordine alle funzioni di didattica e ricerca, il TAR ha escluso la sussistenza del diritto dell’IRCCS privato al finanziamento, atteso che tale tipologia di risorse spetta esclusivamente alle aziende ospedaliere di riferimento di cui al d.lgs. n. 517/1999. La ricorrente, non essendo un’Azienda Mista, non può rientrare tra i destinatari del contributo, né rileva in tal senso la sua natura di IRCCS, essendo necessario un formale atto di riconoscimento che nel caso non esiste.
I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui i rapporti tra ASL e strutture private accreditate costituiscono concessioni di pubblico servizio, con la conseguenza che le condizioni contrattuali non sono negoziabili, potendo le strutture private scegliere di non erogare prestazioni in regime di accreditamento. La sentenza n. 7012/2022 del Consiglio di Stato, che ha revocato il precedente n. 522/2022, ha infine confermato la legittimità della differenziazione tariffaria in ragione della complessità assistenziale delle prestazioni, escludendo la sussistenza di violazioni del diritto europeo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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