Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 14292 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione dell’interesse alla decisione resa dalla parte ricorrente determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale evenienza, che non richiede una valutazione nel merito delle censure dedotte, comporta il definirsi del giudizio senza un accertamento circa la fondatezza o meno delle pretese azionate. La pronuncia di improcedibilità consegue alla mera verificazione dell’atto di rinuncia all’interesse, senza che rilevi la posizione processuale delle altre parti, purché queste non abbiano manifestato un interesse contrario alla definizione in rito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate nel corso del giudizio.

Il Fatto

La società, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Provincia Autonoma di Bolzano concernente la determinazione del fatturato e del relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali che avevano certificato il superamento del tetto di spesa e adottato le linee guida per il ripiano. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva determinazione provinciale, era stato notificato e depositato anche all’esito di un previo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si erano costituite in giudizio le amministrazioni statali e la Provincia Autonoma di Bolzano, resistendo alle censure di violazione di legge ed eccesso di potere articolate dalla società ricorrente. Nell’imminenza dell’udienza di discussione, la società depositava una dichiarazione con la quale rappresentava di non avere più interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, rilevato che la società ricorrente aveva reso una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, ha ritenuto che tale manifestazione di volontà fosse idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sanziona con la declaratoria di improcedibilità l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse della parte alla decisione.

La pronuncia si fonda sulla natura dispositivo del processo amministrativo, in forza della quale la parte che ha promosso l’azione può liberamente rinunciare a proseguire nel giudizio, senza che occorra una valutazione circa la fondatezza delle ragioni fatte valere. La dichiarazione resa dalla società ha quindi assunto valore di rinuncia all’azione, privando il giudice del potere-dovere di pronunciarsi nel merito delle censure.

Il Collegio, nel dichiarare improcedibile il ricorso, ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la peculiarità e la complessità delle questioni giuridiche e fattuali che avevano formato oggetto di causa. Tale statuizione, pur accessoria rispetto alla declaratoria di rito, evidenzia la natura non pretestuosa dell’iniziativa giudiziaria e l’obiettiva difficoltà delle tematiche affrontate, relative alla disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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