Obbligo scolastico di attivazione del PDP anche in assenza di richiesta della famiglia, onere di adeguamento didattico (TAR Lazio n. 14255 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto scolastico è titolare di uno specifico onere di attivazione di un percorso didattico adeguato per l’alunno con bisogni educativi speciali, anche quando il riconoscimento formale della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 non sia ancora intervenuto. La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 consente ai Consigli di classe di avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla legge n. 170/2010 per tutti gli alunni con BES, sulla base dell’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie. L’assenza di una specifica richiesta di attivazione del PDP da parte della famiglia non esonera la scuola dai propri obblighi, né rileva la successiva contestazione della documentazione prodotta dalla famiglia, ove la stessa risulti depositata in atti sin dai primi anni di frequenza. La mancata predisposizione del PDP e l’omessa adozione di misure compensative o dispensative integrano un vizio che legittima l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Il Fatto
I genitori di un alunno frequentante la classe terza di un istituto di istruzione superiore di Roma hanno impugnato la delibera di non ammissione alla classe quarta, adottata dal Consiglio di classe all’esito degli esami riparativi per tre materie. Il minore, affetto da una grave patologia documentata da numerose certificazioni mediche prodotte alla scuola sin dal primo anno di frequenza, non aveva ottenuto il riconoscimento formale della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e l’istituto non aveva mai attivato la procedura per l’individuazione dei bisogni educativi speciali né predisposto un PDP. Avverso la delibera di non ammissione i ricorrenti hanno dedotto sette motivi di censura, chiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando quanto già rilevato in sede cautelare: la scuola non aveva assicurato un percorso didattico adeguato alla situazione dell’alunno, nonostante le certificazioni inviate e la relazione dell’ASL che raccomandava l’adozione di misure compensative e dispensative, la flessibilità oraria e la programmazione delle verifiche. Il giudice ha osservato che la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 impone alla scuola di valutare la documentazione clinica presentata dalla famiglia e di adottare le conseguenti determinazioni, a prescindere da una richiesta formale di attivazione del PDP.
La circostanza che la famiglia non avesse presentato una specifica istanza è stata ritenuta irrilevante, così come irrilevante è risultata la contestazione della documentazione sollevata dall’istituto nella relazione del settembre 2025, atteso che le certificazioni erano state prodotte sin dal primo anno di frequenza. L’adozione del PDP nell’anno successivo ha inoltre reso inammissibile tale contestazione.
Il TAR ha quindi annullato la delibera di non ammissione, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata attivazione delle misure di supporto. La domanda risarcitoria è stata invece respinta, in quanto il danno non è risultato sufficientemente provato, avendo la scuola operato una volta ottenuta la documentazione necessaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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