Requisiti esperienza elenco avvocati Agenzia Entrate-Riscossione: legittima esclusione Giudice di Pace (TAR Lazio n. 14242 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di una procedura selettiva per l’affidamento di incarichi legali costituisce un atto amministrativo generale, per il quale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati. L’individuazione dei requisiti di professionalità per la partecipazione alla procedura è espressione della discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. È legittima la scelta di escludere dal computo dei requisiti di esperienza gli incarichi patrocinati dinanzi al Giudice di Pace, in ragione della settorialità e della natura di quel contenzioso, nonché della valutazione prospettica dell’incremento del contenzioso tributario. L’introduzione di requisiti diversi da quelli del precedente regolamento non lede il legittimo affidamento né determina discriminazione, quando la precedente disciplina aveva vigenza temporalmente limitata e il nuovo regolamento valorizza anche l’esperienza acquisita con committenti diversi.

Il Fatto

Un avvocato, iscritto nel 2024 nella Sezione A dell’elenco degli avvocati esterni cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnava il nuovo Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Elenco Avvocati, nella parte in cui esclude dal computo dei requisiti di esperienza gli incarichi patrocinati innanzi al Giudice di Pace. Il ricorrente lamentava l’irragionevolezza della scelta, la sua arbitrarietà, la lesione del legittimo affidamento, il carattere discriminatorio e il difetto di motivazione, assumendo di aver svolto la maggior parte degli incarichi difensivi dinanzi al Giudice di Pace.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la natura della procedura, evidenziando che l’affidamento di incarichi legali rientra tra i contratti “esclusi” dall’applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 36/2023, restando sottoposto ai soli principi di derivazione eurounitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione. La selezione dei professionisti avviene quindi tramite una procedura “superalleggerita” che non costituisce una gara pubblica in senso proprio. Ne consegue che l’individuazione dei requisiti di professionalità è espressione della discrezionalità dell’amministrazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Quanto alla dedotta irragionevolezza, la Corte ha ritenuto la scelta di escludere il contenzioso dinanzi al Giudice di Pace sorretta da valutazioni persuasive: la settorialità di quel contenzioso, che verte in massima parte su opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, e la valutazione prospettica dell’incremento del contenzioso tributario dal 2017. L’assunto del ricorrente circa la maggiore complessità delle cause dinanzi al Giudice di Pace è stato reputato generico e non idoneo a ravvisare profili di irragionevolezza, richiedendosi altrimenti un inammissibile sindacato del merito delle scelte amministrative.

In relazione alla dedotta discriminazione, il Collegio ha osservato che il nuovo Regolamento valorizza anche l’esperienza acquisita con committenti diversi da ADER, sicché l’eventuale mancato raggiungimento della soglia esperienziale non è imputabile all’amministrazione. L’assegnazione degli incarichi nel vigore del precedente Regolamento del 2022 era infatti avvenuta sulla base di un criterio di rotazione di natura oggettiva, come già affermato dalla giurisprudenza. Il nuovo Regolamento, inoltre, valorizzando anche l’esperienza con committenti diversi, non può ritenersi lesivo del legittimo affidamento, tanto più che la precedente lex specialis aveva vigenza temporalmente limitata a tre anni, senza vincolare l’amministrazione nelle sue successive determinazioni.

Infine, la Corte ha respinto le censure relative al difetto di motivazione, richiamando il disposto dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990: trattandosi di atto amministrativo generale, in quanto lex specialis di una procedura selettiva, non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati, pur dovendo tali atti rispondere ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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