Sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 14132 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, presentata dalla parte ricorrente, impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. Quando tale dichiarazione è sottoscritta congiuntamente dalla difesa della parte resistente, il Collegio ne prende atto anche ai fini della compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21.4.2021, unitamente alle relazioni istruttorie dell’Ufficio tecnico comunale e dell’Assessore ai lavori pubblici, ambiente e rifiuti, con le quali era stato espresso un parere negativo sull’attività di recupero e smaltimento rifiuti esercitata dall’impresa. Il Comune di Poggio Nativo si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, mentre la Regione Lazio non si costituiva. Nelle more del giudizio, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, sottoscritta congiuntamente anche dalla difesa comunale al fine di ottenere la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, chiamato a pronunciarsi in esito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026, ha rilevato che la ricorrente aveva depositato in data 27 aprile 2026 una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse. Il Collegio ha ritenuto di non poter che prendere atto di tale dichiarazione, essendo venuta meno la persistenza dell’interesse alla decisione del merito della controversia.
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse costituisce, nell’impianto del cod. proc. amm., esito processuale distinto dal rigetto nel merito: l’azione non viene esaminata nel suo contenuto, ma la causa si estingue per la sopravvenuta cessazione della necessità di tutela giurisdizionale. Il presupposto è la scomparsa dell’interesse, non la sua infondatezza.
Quanto alle spese di lite, la sottoscrizione congiunta della dichiarazione da parte della difesa del Comune ha consentito al Collegio di disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., evitando la condanna della parte soccombente in senso processuale. La decisione è stata assunta con la modalità semplificata prevista dall’art. 60 cod. proc. amm. (rectius: art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.), in forma collegiale.
Nota della Redazione
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