Offerta indeterminata e verifica di anomalia nei servizi intellettuali: i limiti del subentro (TAR Lazio n. 13993 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica che utilizzi formule quantitative aperte, come “più di 5” risorse, è pienamente conforme alla lex specialis che premi il “numero” di risorse con criteri tabellari a scaglioni, non risultando indeterminata né lesiva della par condicio quando la prestazione abbia natura intellettuale e l’impegno contrattuale resti definito dagli atti di gara. La verifica di anomalia dell’offerta per un servizio di consulenza professionale non richiede una valutazione analitica di costi orari o giornalieri del personale, atteso che l’attività non implica un impiego continuativo delle risorse e che il costo del personale è estraneo al giudizio di congruità. È inammissibile la domanda di subentro nel contratto, anche se condizionata, quando l’esito della verifica di anomalia sull’offerta del ricorrente sia futuro ed eventuale, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il costituendo R.T.I. tra società di brokeraggio assicurativo aveva partecipato alla procedura indetta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (CIG B84A58B849), conseguendo il punteggio tecnico massimo e classificandosi secondo per un limitato scarto sul profilo economico. Avendo l’aggiudicataria formulato impegni quantitativi aperti (“più di 5” risorse e “più di 9” riunioni), il ricorrente ne deduceva l’indeterminatezza dell’offerta, la mancata valutazione di una sanzione “ereditata” dall’aggiudicataria e l’insufficienza della verifica di anomalia. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che l’eventuale accoglimento non avrebbe arrecato utilità concreta al ricorrente, la cui offerta sarebbe stata, a sua volta, sospetta di anomalia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la mera individuazione di un’offerta come potenzialmente anomala non determina un effetto espulsivo automatico, né consente di escludere ex ante l’interesse al ricorso, risolvendosi in una valutazione prognostica negativa su un potere amministrativo non ancora esercitato. L’accoglimento del gravame avrebbe comunque comportato l’obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria, con verifica in contraddittorio della congruità dell’offerta del secondo graduato, utilità concreta e attuale. I vizi dedotti, riferiti specificamente all’offerta dell’aggiudicataria, non avevano natura auto-escludente.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto l’indicazione “più di 5” pienamente conforme al disciplinare di gara, che premiava il numero delle risorse secondo scaglioni sino al massimo “5 e più”. Il contenuto della prestazione non viene alterato dal maggiore o minore impiego di risorse, trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale che non richiede applicazione di forza lavoro costante e continuativa, bensì capacità organizzativa. La performance dell’appaltatore va valutata sulla conformità del servizio reso a quanto richiesto dagli atti di gara

Il secondo motivo è stato respinto perché la sanzione, non emessa nei confronti dell’aggiudicataria ma “ereditata” a seguito di mutamento organizzativo della società originariamente destinataria, era stata correttamente dichiarata e la successiva acquisizione aveva comportato una radicale modifica dell’assetto societario, equiparabile a un self-cleaning, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio. Il terzo motivo è infondato perché, per i servizi di natura intellettuale, la norma non richiede l’indicazione dei costi della manodopera e la valutazione della congruità dell’offerta va riferita all’offerta nel suo insieme, non ai suoi elementi singolarmente considerati, con la conseguenza che la contestazione deve dimostrare l’effettiva insostenibilità tecnico-economica dell’offerta.

Il quarto motivo, in via subordinata, è stato respinto perché la ricorrente, avendo conseguito il punteggio massimo sui criteri contestati, non poteva dedurne l’eccessiva genericità, traducendosi la censura nell’evocazione di un mero interesse strumentale alla riedizione della gara. Infine, la domanda di subentro e la correlata domanda risarcitoria sono state dichiarate inammissibili, in quanto il giudice non può esprimersi su poteri non ancora esercitati, essendo l’esito della verifica di anomalia dell’offerta del ricorrente futuro ed incerto ed estraneo al giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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